ACCONTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’11% SULLE RIVALUTAZIONI DEL TFR
In data 16 dicembre 2013 scade il termine per il versamento dell’acconto per l’anno 2013 dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR, dovuta nella misura dell’11%, ai sensi del comma 4 dell’art.11 del D. Lgs. 18/2/2000 n.47.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato dal sostituto d’imposta mediante un meccanismo di acconto e saldo:
– acconto, da versare entro il 16 dicembre di ogni anno, di conseguenza per l’anno 2013 entro il prossimo 16/12/2013;
– saldo, da versare entro il 16 febbraio dell’anno successivo, è cioè, per l’anno 2013, entro il  17/2/2014 (cadendo il 16/2/2014 di domenica).

L’acconto va calcolato:
– secondo il metodo storico, sulla base del 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno 2012 (ossia: ammontare della rivalutazione maturata al 31/12/2012 per i lavoratori in forza a tale data), tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dello stesso anno (riferite ai rapporti di lavoro cessati nel corso del 2012);
ovvero
– secondo il metodo previsionale, stimando il 90% delle rivalutazioni che si presume maturino nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto (2012). Per l’adozione di questo metodo, l’Agenzia delle Entrate, con circolare n.50/E del 12 giugno 2002, ha chiarito che:
• l’imponibile da utilizzare è costituito dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell’anno precedente (2012) relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso (2013);
• per determinare la percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l’incremento dell’indice ISTAT rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente;

• per i dipendenti cessati nel corso dell’anno (entro il 30 novembre 2013) l’acconto è dovuto nella misura del 90% dell’imposta trattenuta sulle rivalutazioni all’atto della cessazione del rapporto.
Per il versamento del saldo, il sostituto d’imposta procederà al calcolo di quanto effettivamente dovuto per l’anno di riferimento (2013) e ridurrà l’importo stesso di quanto già versato a titolo di acconto.

In caso di TFR trasferito all’Inps, si rammenta, rimandandovi sull’argomento alle nostre circolari prot. n. RNS F183 del 28.9.2007 – e n. F44/RNS del 6.3.2008, che il calcolo ed il versamento dell’imposta sostitutiva, relativa sia alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il datore di lavoro, sia di quella maturata presso l’Inps, dovranno essere effettuati dal datore di lavoro, nei termini ordinari (il datore di lavoro potrà poi compensare il credito derivante dal versamento dell’imposta sostitutiva a carico Inps con il proprio debito contributivo).

Il versamento deve essere effettuato sul mod. F24, Sezione Erario, con il codice tributo 1712, “Acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta – Articolo 11, commi 3 e 4 del D.Lgs. 47/2000”. Il periodo di riferimento da indicare è il 2013.
Anche per il suddetto versamento si applicano le disposizioni del capo III del D.Lgs. 241/97 che consentono la compensazione (sul mod. F24, compensazione “orizzontale”) con altri tributi e contributi.
In particolare, ai sensi del comma 4-bis dell’art. 11 del D.Lgs. 47/2000 è stabilita la possibilità di utilizzare, per il versamento della suddetta imposta, il credito di imposta derivante dall’anticipo d’imposta sul TFR, di cui all’art. 3, commi da 211 a 213, della legge 662/1996.

Con Circolare n.7/E del 25/1/2002, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sull’argomento precisando che l’utilizzo di tale credito è consentito fino a compensazione dell’imposta sostitutiva dell’11% dovuta, in aggiunta alle modalità proprie di impiego specificatamente previste e indipendentemente dalle percentuali di utilizzo previste dalla legge 662/1996; inoltre
l’importo compensato non rileva ai fini della determinazione del limite di €. 516.456,90 dei crediti compensabili per anno solare nel modello F24.

Nell’ipotesi in cui venga effettuata la compensazione, va utilizzato il modello F24 indicando nella colonna “importi a credito compensati” il codice tributo 1250 relativo all’anticipo d’imposta sul TFR e nella colonna “anno di riferimento”, l’anno di utilizzo del credito.

In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, gli obblighi di versamento dell’imposta sostitutiva dell’11% sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto sono adempiuti: 

– dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o della scissione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2504-bis, secondo comma, e 2506-quater, primo comma, del codice civile;

– dalla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla suddetta data di efficacia dell’operazione.

In caso di operazioni societarie che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, invece, gli obblighi di versamento devono essere adempiuti:
– dal soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica un passaggio presso altri datori di lavoro;

– dal soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio di dipendenti e del relativo TFR maturato, relativamente a detti dipendenti.

I sostituti d’imposta costituiti e/o divenuti datori di lavoro nel 2013 possono versare direttamente il saldo dell’imposta sostitutiva entro il 17 febbraio 2014. In alternativa possono determinare l’acconto in via presuntiva avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nel 2013 (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n.50/E del 12/6/02).

I sostituti d’imposta costituiti nel 2013 non devono versare l’imposta sostitutiva per l’anno 2013, mancando la base imponibile, ossia la rivalutazione del TFR (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n.50/E del 12/6/02).

Nel caso in cui il versamento dell’acconto e/o del saldo dell’imposta sostitutiva dell’11% risultasse eccedente rispetto a quanto dovuto si rendono applicabili le disposizioni previste dal DPR 445 del 1997, eseguendo versamenti inferiori di ritenute operate relative a codici tributo diversi (cd. compensazione “verticale” o “interna”), facendo ovviamente emergere lo “scomputo” nel quadro ST del modello 770/2014 Semplificato.

Con la circolare n.34/E/2002 (risposta n. 11) l’Agenzia delle Entrate ha ammesso che l’imposta sostitutiva versata in eccesso (sia nell’ipotesi in cui il credito derivi da un maggiore versamento del saldo che nell’ipotesi in cui derivi esclusivamente dal versamento dell’acconto effettuato in misura superiore rispetto a quella complessivamente dovuta) possa essere compensata anche “orizzontalmente”, utilizzando il modello F24 e compilando la colonna “importi a credito
compensati”.
La compensazione orizzontale potrà essere effettuata solo dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata l’eccedenza di versamento e nella misura in cui tale credito risulti dal modello 770.
Il sostituto d’imposta è tenuto ad evidenziare il credito spettante ed il relativo utilizzo nei prospetti ST ed SX del modello 770 Semplificato.
Conseguentemente all’emanazione della risoluzione n. 9/E del 18 Gennaio 2005, che ha istituito, tra gli altri, il codice tributo 6781 (denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 semplificato”), è sorto il dubbio se, nel caso di compensazione orizzontale del  versamento eccedente, si debba utilizzare il codice 6781 (anziché il codice 1713, individuato
dalla circolare n. 34/E del 2002).

L’Agenzia non ha espressamente chiarito il punto; tuttavia, si rileva il fatto che alcuni sostituti  hanno ricevuto degli “avvisi bonari” da parte della stessa Agenzia delle Entrate nel caso di utilizzo in compensazione del codice 1713.
Pertanto, nella considerazione che le ritenute relative all’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto riguardano, genericamente, ritenute su redditi di lavoro dipendente e che tale credito confluisce nei righi SX4 e SX 32 del 770 Semplificato, al pari dei crediti relativi ad altre ritenute, si ritiene che, nel caso di compensazione orizzontale del credito derivante da versamenti dell’imposta sostitutiva eccedenti, evidenziato nel 770, si debba utilizzare il codice tributo 6781.