Dopo la decisione assunta il 2 maggio 2013 dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea di ridurre il Tasso Ufficiale di riferimento dallo 0,75% allo 0,50%, con effetto dall’8 maggio 2013 la regolarizzazione dei debiti contributivi è meno onerosa.

L’art. 14 della legge n. 448/1998 (il collegato alla Finanziaria 1999) prevede, infatti, che nell’ipotesi di ritardato o omesso versamento dei contributi, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione si fa riferimento al Tasso Ufficiale.
Dall’8 maggio, quindi, gli interessi di dilazione da applicare alle rateazioni deve essere calcolato in base al nuovo tasso del 6,50%, ovvero il Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti percentuali, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della n. 402/1996.
Nel caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi si applica l’aliquota del 6,50%. La nuova misura del tasso degli interessi di dilazione comporta anche un adeguamento, sempre con decorrenza 8 maggio, dell’aliquota di calcolo delle somme aggiuntive:
– in caso di ritardato pagamento delle inadempienze contributive, spontaneamente denunciate nei termini, oppure  denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, la sanzione è pari al Tasso Ufficiale di riferimento (0,50%) maggiorato di 5,5 punti, ovvero è pari al 6% annuo;
– nell’ipotesi di mancato pagamento dei contributi accertati dall’Ente, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza, oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni successivi, il tasso è pari al 30% annuo nel limite del 60%;
– per le inadempienze dovute a incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi e a condizione che il pagamento avvenga nei termini fissati dall’ente impositore, è pari al Tasso Ufficiale di riferimento ggiorato di 5,5 punti e quindi al 6% annuo;
– infine, per le procedure concorsuali, il riferimento al prime rate deve intendersi sostituito da quello al Tasso Ufficiale di riferimento (0,50%). L’importo della sanzione ridotta in ogni caso non può essere inferiore al 2,50% limite fissato per gli interessi legali.