Il Ministero del Lavoro con interpello n.8/2015 stabilisce che i datori di lavoro del settore agricolo possono fruire dei benefici normativi e contributivi se vengono rispettate le regole dettate dalla legge 296/2006. La risposta giunge dopo il quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine in merito a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, del Dlgs 375/1993, in base al quale “le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria”.