Time-ManagementEntro lo stesso giorno vanno trasmesse, per via telematica all’Agenzia delle Entrate, anche le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili tramite 730

Lunedì 21 settembre. È la data che devono tener presente i sostituti d’imposta che nel 2014 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte. Entro quel giorno, infatti, dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate il modello 770/2015.
Il termine, ordinariamente fissato al 31 luglio, quest’anno è stato spostato – con Dpcm – al 20 settembre (slitta al giorno dopo, perché è domenica) per venire incontro alle esigenze manifestate dalle categorie professionali, impegnate in quel periodo in numerosi altri adempimenti per conto di contribuenti e sostituti di imposta.

A seconda dei dati da comunicare, il sostituto deve inviare il modello 770 ordinario o quello semplificato, ovvero entrambi.
In particolare, il semplificato va utilizzato per i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai contribuenti ai quali, nel 2014, sono stati corrisposti: redditi di lavoro dipendente, equiparati (ad esempio, le pensioni) e assimilati (come i compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, le remunerazioni dei sacerdoti); indennità di fine rapporto; prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione; redditi di lavoro autonomo; provvigioni e redditi diversi.
Nel modello semplificato, inoltre, devono essere riportati: i dati contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata per il 2014; i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate (sempre che non debba essere presentato anche il 770 ordinario); i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi; le ritenute operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire delle detrazioni d’imposta per le ristrutturazioni edilizie e i lavori finalizzati al risparmio energetico.
Nel 770 ordinario, invece, vanno indicati i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale, operazioni di natura finanziaria, indennità di esproprio, nonché ai versamenti effettuati, alle compensazioni operate e ai crediti di imposta utilizzati.

Le dichiarazioni devono essere presentate in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf), utilizzando i software di compilazione e di controllo messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito.
Se la dichiarazione riguarda un numero di soggetti non superiore a venti, la trasmissione telematica può essere fatta con il servizio telematico Fisconline; se sono interessati più di venti soggetti, bisognerà utilizzare Entratel. Chi è già abilitato a Entratel deve in ogni caso continuare ad avvalersi di questo canale.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall’Agenzia, che attesta di aver ricevuto la dichiarazione.

Sempre entro il 21 settembre, i sostituti d’imposta dovranno provvedere alla trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti soltanto redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (ad esempio, redditi di lavoro autonomo non occasionale). Infatti, dopo la circolare n. 6/E del 19 febbraio in cui era stato genericamente affermato che per il primo anno i modelli Cu con soli redditi non da 730 potevano essere inviati anche dopo il 7 marzo senza applicazione di sanzioni, l’Agenzia, nella successiva circolare n. 26/E del 7 luglio, ha precisato che tali certificazioni debbano comunque essere trasmesse entro il termine previsto per la presentazione del 770 semplificato.

Antonio Iazzetta su fiscooggi.it