Vi ricordiamo che, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015, secondo cui “Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”, ed in base alla circolare ANPAL n. 1 del 28 settembre 2017, a decorrere dal 1° dicembre 2017, il cittadino sarà considerato in “stato di disoccupazione” solo ove, in relazione alla DID rilasciata, sia riscontrabile all’interno della SAP l’identificativo univoco della DID in parola, che verrà inserito nella SAP a cura del nodo di coordinamento nazionale.
Le modalità attraverso cui il cittadino può registrarsi portale dell’ANPAL come disoccupato sono le seguenti:
registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro (www.anpal.gov.it) direttamente da parte del cittadino;
registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro da parte di un operatore del Centro per l’impiego, che supporti l’utente nel rilascio della DID;
inserimento sui Sistemi informativi del lavoro Regionali, con trasmissione della DID, tramite cooperazione applicativa, al Nodo di Coordinamento Nazionale (NCN).

Norme di riferimento
Decreto legislativo 14 settembre 2015 n.150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
Circolare del 23 dicembre 2015 n. 34 (D. Lgs. n. 150/2015 recante “disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” – prime indicazioni).
Circolare del 29 novembre 2016 n. 39 (rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità sul portale nazionale delle politiche del lavoro, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – Gestione del periodo transitorio).

Fonte: ANPAL