Con circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce alcuni punti di ombra che erano emersi dalla lettura della circolare n. 15513/2014, la quale aveva evidenziato l’obbligo di comunicazione dei beni concessi in comodato al proprio personale a decorrere dal 3 novembre 2014.

Con Circolare n. 18/2014 del 27 ottobre 2014 la Fondazione Studi ha analizzato le diverse possibili gestioni dell’automezzo concesso in uso al personale, evidenziando le possibili procedure da attuare per non vedersi comminare le sanzioni previste dal c.d.s..

Ora il Ministero, con la circolare pubblicata ieri ha evidenziato che “sono certamente da ritenere escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e dell’art. 247-bis del regolamento di esecuzione:

– l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe benefit” (retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private); in tal caso, infatti, non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere di gratuità;

– al di fuori dei casi di “fringe benefit”, l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero); in tal caso, infatti, viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo;

– l’ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo del medesimo veicoli aziendale: in tal caso, infatti, non solo viene meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità dello stesso”.

Ne consegue che l’obbligo di comunicazione dei dati del reale utilizzatore vige solamente per il bene concesso in uso prettamente personale e gratuito al lavoratore per un periodo superiore a 30 giorni e solamente per gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014. A tal fine il computo va operato, come evidenziato dal Ministero, “in giorni naturali e consecutivi e non rileva la circostanza che si esaurisca nell’arco di un unico anno solare ovvero si protragga a cavallo di due o più anni solari successivi”.

Come evidenziato nella circolare di Fondazione Studi n. 18/2014, anche il Ministero chiarisce che le istruzioni operative relative al comodato sono da ritenere applicabili non solo ai dipendenti ma anche ai soci, agli amministratori ed al collaboratori dell’Azienda, ovviamente alle condizioni richiamate sopra. Stesso discorso andrà operato anche per i veicoli intestati a nome dell’imprenditore individuale, ma solamente a condizione che gli stessi siano individuati tra i beni strumentali dell’impresa.

fonte: www.consulentidellavoro.it