La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13577 del 21 giugno 2011, ha precisato che la mancata comunicazione dello svolgimento di lavori saltuari sancisce la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale.

La Corte si allaccia al disposto dell’art. 8, comma 5, del D.L. n. 86/88, dove si precisa che il lavoratore decade dal trattamento di integrazione salariale se non comunica preventivamente alla sede provinciale dell’INPS lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo o subordinato.

 

Fonte: Seac