La Sentenza n. 2803 del 12 febbraio 2015 della Corte di Cassazione pone l’attenzione sui permessi di cui all’articolo 4 della Legge n. 53/2000, affermando che solo il permesso per lutto di un familiare dà diritto ad un congedo che il datore di lavoro, di fatto, non può negare, mentre la fruizione del congedo per “gravi e documentati motivi familiari” non può essere lasciata al mero arbitrio del lavoratore che, pertanto, deve avere l’autorizzazione del datore di lavoro per poterne fruire.

La Suprema Corte, in forza a tale principio, ha respinto il ricorso del lavoratore che periodicamente si assentava dal lavoro con la scusa di “gravi motivi”: solo in un caso è stato provato il lutto di un familiare, mentre negli altri casi non aveva consentito al datore di lavoro di verificare “l’effettiva sussistenza delle giustificazioni”, arrogandosi di fatto il diritto a decidere quando assentarsi dal lavoro senza preventiva autorizzazione del datore. Così, la Corte ha legittimato il licenziamento operato dall’azienda che ha considerato tali “congedi” quali assenze ingiustificate.

Fonte: SEAC