Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare 4 novembre 2016, n. 34 ha previsto l’ampliamento fino al 50% delle risorse attribuite alle regioni e province autonome per la concessione di ammortizzatori sociali per il 2017.La circolare INPS 13 dicembre 2016, n. 217, sulla base della predetta circolare, ha precisato che la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga potrà interessare anche periodi di intervento di cassa integrazione guadagni ordinaria o di cassa integrazione guadagni straordinaria che hanno inizio e termine nel 2017, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi con scadenza successiva al 31 dicembre 2016.Con nota del 25 maggio 2017, n. 8521, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha specificato che le prestazioni di integrazione al reddito, in costanza di rapporto di lavoro garantiti dai contratti di solidarietà di cui all’art. 5, legge 19 giugno 1993, n. 236, sono da considerarsi tra gli ammortizzatori sociali ordinari. Pertanto le regioni e le province autonome possono decretare la cassa integrazione in deroga per il 2017 in continuità con le prestazioni erogate dai contratti di solidarietà.

Per consentire la verifica del requisito della continuità, il datore di lavoro dovrà fornire all’INPS la dichiarazione di responsabilità dell’avvenuta fruizione delle prestazioni garantite dai contratti di solidarietà, di cui all’art. 5, l. 236/1993, con l’indicazione della data di fine intervento (messaggio INPS 5 giugno 2017, n. 2303).