Lo stipendio minimo è la più bassa paga oraria, giornaliera o mensile che un datore di lavoro ti possa pagare per legge.  In nessun caso il tuo stipendio potrà essere inferiore ai minimi stabiliti per l’anno in corso dai Contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore domestico, tenendo conto del tuo livello di inquadramento.

Le retribuzioni minime di colf e badanti vengono aggiornate annualmente, in base alla variazione del costo della vita. I nuovi valori vengono fissati ogni anno da una commissione nazionale che riunisce sindacati e associazioni dei datori di lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio hanno decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, se non diversamente stabilito.

Gli importi vengono stabiliti secondo le categorie previste dal CCNL lavoro domestico. Si parte quindi dai collaboratori domestici alle prime armi (liv. A) per arrivare a chi, dopo un’adeguata formazione professionale, assiste persone non autosufficienti (liv. DS). C’è poi una distinzione tra conviventi (anche part-time), non conviventi e lavoratori che assicurano assistenza o presenza notturna.

Qui di seguito i minimi retributivi previsti per il 2014.

TABELLE MINIMI RETRIBUTIVI 2014

Valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014

categoria Tabella A Tabella B Tabella C Tabella D Tabella E Tabella G
Conviventi Non Conviventi Assistenza Notturna Presenza Notturna Copertura giorni riposo**
Tempo Pieno Lavoratori di cui Art. 15 2°c. fino a 30 ore sett. Autosufficienti Non Autosufficienti Livello Unico h 21.00 – 8.00
Stipendio Mensile Stipendio Orario Stipendio Mensile Stipendio mensile Stipendio Orario
A € 614,85 € 4,47 € 645,61
A Super € 726,66 € 5,27
B € 782,55 € 558,97 € 5,59
B Super € 838,45 € 586,91 € 5,93  € 964,22
C € 894,36 € 648,39 € 6,26
C Super € 950,25 € 6,58  €1.092,78 € 7,14
D* € 1.117,93 € 7,60
D Super* € 1.173,83 € 7,93   € 1.349,92 € 8,61
* (per D e D Super, indennità € 165,31)** Assistenza a persone non autosufficienti con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari (valori orari) fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Tabella F: indennità minima vitto e alloggio 2014

Valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014
(valori giornalieri)
Pranzo e/o Colazione € 1,88 TOTALE INDENNITA’ VITTO E ALLOGGIO € 5,39
Cena € 1,88
Alloggio € 1,63

Per dati sul passato, il riferimento è il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Al minimo retributivo fissato per legge per lo specifico livello di inquadramento del lavoratore, vanno aggiunti gli scatti di anzianità previsti per ogni biennio di servizio svolto presso lo stesso datore di lavoro, la quota vitto e alloggio se convivente e gli eventuali superminimi ovvero aumenti per merito.

I minimi retributivi sono al netto dei contributi.

I contributi dovuti per un’ora di lavoro vanno calcolati sulla base della retribuzione oraria effettiva: ovvero la retribuzione convenuta (che deve corrispondere almeno al minimo retributivo previsto per quel livello di inquadramento, come da tabella) + scatti di anzianità (eventuali) + superminimo (eventuale) + quota vitto e alloggio + quota teedicesima.

AGGIORNAMENTI RETRIBUTIVI

Le retribuzioni minime di colf e badanti vengono aggiornate annualmente, in base alla variazione del costo della vita.

I nuovi valori vengono fissati ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno (se non diversamente stabilito) dalla Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni dei datori di lavoro che hanno stipulato il CCNLCGIL/CISL/UIL/Federcolf/Fidaldo/Domina.

La commissione viene convocata da CCNL ogni anno entro e non oltre il 20 dicembre presso il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, al fine di determinare la variazione degli stipendi minimi e dei valori sostitutivi di vitto e alloggio per l’anno a venire.

Dopo la terza convocazione della Commissione, in caso di mancato accordo o di assenza delle parti, il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale è delegato dalle parti a determinare la variazione periodica degli stipendi minimi dei collaboratori familiari in misura pari all’80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai rilevate dall’ ISTAT al 30 novembre di ogni anno, e del 100% per i valori convenzionali di vitto e alloggio.