Con riferimento alle operazioni di conguaglio derivanti dalla elaborazione dei Modelli 730/2013

si propone un estratto della Circolare Min. Finanze n. 14/E del 9 Maggio 2013

9 Conguagli
9.1 Modalità e termini
L’articolo 19 del decreto ministeriale n. 164 del 1999, così come modificato dall’articolo 42, comma 7-
quinquies, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, stabilisce che i sostituti d’imposta eseguono i conguagli sulle
retribuzioni di competenza del mese di luglio.
I sostituti d’imposta effettuano i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di
luglio, ovvero a partire dal primo mese utile, tenendo conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 elaborati dai Caf e dai professionisti abilitati.
Gli enti che erogano pensioni effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute.
I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata
nel mese di dicembre.
Si evidenzia che, il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti deve
procedere all’effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni, nei tempi stabiliti, sulla base dei dati contenutinei prospetti di liquidazione (mod.730-3) da lui elaborati. Il flusso telematico per il tramite dell’Agenzia delle entrate riguarda esclusivamente i risultati contabili (mod.730-4) trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati ai quali i dipendenti autonomamente hanno richiesto l’assistenza fiscale.
Se il sostituto riceve un modello 730-4, pervenuto dall’Agenzia delle entrate o direttamente dal
soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, oltre il termine utile per effettuare il conguaglio sulla
retribuzione di competenza del mese di luglio, effettua il conguaglio il primo mese utile senza
applicazione di interessi sulle eventuali somme a debito.
Al riguardo, la circolare n. 122 del 1° giugno 1999, al punto 7, chiarisce che l’effettuazione del conguaglio nel primo mese utile (successivo quello in cui sono erogate le retribuzioni di competenza del mese di luglio) riguarda sia le somme a debito che quelle a credito.

In particolare, la predetta circolare n. 122 del 1999, chiarisce che in caso di richiesta da parte del contribuente di rateazione delle somme a debito, può accadere che il sostituto d’imposta non possa rispettare la scelta del contribuente circa il numero di rate prescelto in quanto la rateazione deve comunque terminare con il versamento delle ritenute operate nel mese di novembre. In questo caso il sostituto d’imposta deve ripartire le somme a debito in un numero di rate che sia il più vicino a quello scelto dal contribuente, ma che consenta comunque di rispettare il predetto termine. Restano in ogni caso non dovuti gli interessi sulla prima rata.

I sostituti d’imposta devono, inoltre, tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l’anno 2013.
In merito a risultati contabili derivanti da una dichiarazione integrativa si evidenzia che, il datore di lavoro deve procedere all’effettuazione del conguaglio comunicato con il modello 730-4 integrativo anche nel caso in cui non abbia ricevuto per tale dipendente un modello 730-4 ordinario. Tale situazione si verifica quando dall’esito contabile della dichiarazione originaria non emerge alcun importo da trattenere o darimborsare ovvero quando la dichiarazione integrativa assume il valore 2 o 3 (v. punti 5.2.2 e 5.2.3) oppure quando la dichiarazione originaria è stata presentata al precedente sostituto (v. punto 5.2.1).
Nell’ipotesi di avvenuto annullamento della dichiarazione modello 730 da parte del CAF o del
professionista abilitato, l’informazione viene resa al sostituto mediante un modello 730-4 listato con la
dicitura “annullato”. Qualora sia stato già eseguito il conguaglio, il sostituto d’imposta dovrà tener conto dell’annullamento e applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dello 0,40 per cento mensile dovuti dal contribuente. Nella compilazione del modello 770 dovrà seguire le indicazioni fornite per le dichiarazioni rettificative.
I sostituti d’imposta devono restituire immediatamente ai CAF o ai professionisti abilitati i 730-4
relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro e pertanto non sono tenuti
ad effettuare i conguagli, sia se sono pervenuti dall’Agenzia delle entrate tramite i Servizi Telematici
sia se, nei casi di esclusione, sono pervenuti direttamente dal soggetto che ha prestato l’assistenza
fiscale. Per agevolare i sostituti nella restituzione, al fine di assicurare la tempestività e la facilità di reperimento delle informazioni, nei modelli 730-4 devono essere riportati l’indirizzo e-mail e il numero di telefono del CAF o del professionista che ha prestato l’assistenza fiscale.
Qualora si verifichi il passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d’imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro o passaggio di dipendenti all’interno dello stesso gruppo, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d’imposta tenendo conto dell’operato del precedente, deve effettuare anche tutte le operazioni relative ai conguagli. Al tal fine, il nuovo sostituto deve tempestivamente trasmettere la comunicazione per la ricezione dei modelli 730-4 (punto 8).
A norma di quanto disposto dall’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come
modificato dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né
a credito né a debito, se l’importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla
dichiarazione non supera il limite di dodici euro.

[… omissis..]

Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento Irpef e/o cedolare secca a titolo di
seconda o unica rata di acconto o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il mese di settembre al sostituto d’imposta
che effettua il conguaglio.
Il contribuente che presenta il modello 730 può chiedere la suddivisione in rate mensili di uguale
importo, prevista dall’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle somme dovute a titolo
di saldo, primo acconto Irpef e cedolare secca, addizionale comunale e regionale Irpef, acconto
dell’addizionale comunale e acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. In tal
caso, il contribuente indicherà nella Sezione V, rigo F6, colonna 7, del mod. 730 il numero delle rate, da
un minimo di due a un massimo di cinque (massimo quattro per i pensionati), in cui intende frazionare il
debito e il sostituto d’imposta calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0, 33 per
cento mensile (l’articolo 5 del decreto 21 maggio 2009, fissa al 4 per cento annuo – e dunque allo 0,33 per
cento mensile – la misura dell’interesse sui pagamenti rateali di imposte e contributi).
La rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre.
Non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell’Irpef.

9.1.1 Conguagli a credito
Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all’Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla
totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.
Se anche quest’ultimo ammontare delle ritenute è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno 2013; di tale evenienza il sostituto ne deve dare notizia al dipendente contestualmente all’erogazione della prima rata di rimborso.
In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.
Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto d’imposta deve comunicare all’interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella relativa certificazione (CUD). Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l’anno successivo,ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.
Se non è stato possibile effettuare il rimborso per effetto del mancato perfezionamento della richiesta di una prestazione erogata dall’INPS, in considerazione della peculiare natura dell’Istituto, quest’ultimo comunica tale evenienza al soggetto che ha prestato l’assistenza – che ne informa il contribuente – e all’Agenzia delle entrate.
Il contribuente può far valere il credito nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell’anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dell’Agenzia delle entrate a seguito di tempestiva istanza del contribuente.

9.1.2 Conguagli a debito
Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2013.
Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio risulta insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2013. Il differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch’esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.
Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto d’imposta calcola l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,33 per cento mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, il sostituto d’imposta ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente fermo restando che per l’ultima rata deve essere considerato il mese di novembre.
Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta applica, oltre all’interesse dovuto per la rateizzazione, anche l’interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento.
Il sostituto d’imposta deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4, ricevuto in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l’anno 2013 e applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente nella misura dello 0,40 per cento mensile. Se era stata richiesta una rateizzazione, sulla differenza che doveva essere versata per ogni rata, devono essere calcolati l’interesse dello 0,40 per cento mensile a partire dal mese in cui erano dovute le somme oltre ai previsti interessi dello 0,33 mensile dovuti per la rateizzazione.
Al riguardo si specifica che, la sanzione per il tardivo versamento si renderà applicabile nei confronti dell’autore della violazione che potrà regolarizzare la violazione commessa con il pagamento della misura ridotta (circolare n. 122 del 1° giugno 1999).
Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2013 è trattenuto l’importo dell’unica o della seconda rata di acconto per l’Irpef e per la cedolare secca. Se tale retribuzione è insufficiente l’importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40 per cento.
L’importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente alle ritenute d’acconto relative alle stesse retribuzioni, utilizzando gli appositi codici tributo se si utilizzano i modelli F24 o F24 EP (Enti Pubblici) o l’apposito capitolo se il versamento è effettuato alle sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.
Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte il sostituto d’imposta deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2013, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

10 Situazioni particolari 

10.1 Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione

Se prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro (compresa l’ipotesi dei dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2012 giugno 2013) ovvero l’aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.
In alternativa, i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta.
In caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (compresi i dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2012 giugno 2013) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.
10.2 Decesso del contribuente
Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l’obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730.
Se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall’articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749.
Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto d’imposta comunica agli eredi gli importi utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, e provvede ad indicarli anche nell’apposita certificazione (CUD).
Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono, o comunque possono, presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell’articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello UNICO 2013 Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.
Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d’imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3 o nel modello 730-4 derivante dall’elaborazione di un CAF o di un professionista abilitato.
Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.
Per tutte le situazioni particolari sopra illustrate, la dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.

[… omissis..]
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*N.d.A. – Di seguito sottoponiamo per maggiore chiarezza i codici tributo da utilizzare: 

tributi 730-4

Con riferimento alle addizionali regionali e comunali si ricorda che occorre inserire  rispettivamente il codice regione e il cod. catastale del comune di riferimento  I versamenti, tramite modello F24, degli interessi relativi al pagamento dilazionato dell’Irpef,  dell’addizionale regionale all’Irpef e dell’addizionale comunale all’Irpef in sede di assistenza
fiscale, sono effettuati con i seguenti codici tributo (si veda nostra comunicazione n. 179 del 29/07/2009):
– “1630” denominato “Interessi pagamento dilazionato dell’Irpef trattenuta dal sostituto  d’imposta a seguito di assistenza fiscale”

– “3790” denominato “Interessi pagamento dilazionato dell’addizionale regionale all’Irpef
trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale”
– “3795” denominato “Interessi pagamento dilazionato dell’addizionale comunale all’Irpef
trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale”
In sede di compilazione del modello F24 il codice tributo “1630” è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, evidenziando nel campo rateazione/regione/prov./mese rif.” il mese in cui il sostituto  d’imposta effettua la trattenuta, espresso nella forma “00MM” e nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento espresso nella forma “AAAA”.

Il codice tributo “3790” è esposto nella sezione “Regioni”, unitamente al “codice regione” reperibile nella tabella denominata “T0 – Codici delle Regioni e delle Province autonome”, pubblicata nella sezione “Codici attività e tributo” del sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a
debito versati”, evidenziando, nel campo “rateazione/mese rif.” il mese di riferimento in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta espresso nella forma “00MM” e nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento espresso nella forma “AAAA”.
Il codice tributo “3795” è esposto nella sezione “Imu ed altri tributi locali”, indicando, nella colonna “Codice ente/codice comune” il codice catastale identificativo del comune di riferimento desumibile dalla “Tabella dei Codici Catastali dei Comuni”, pubblicata nella sezione “Codici attività e tributo” del sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, in
corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, evidenziando, nel campo “rateazione/mese rif.” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta espresso nella forma “00MM” e nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento espresso nella forma “AAAA”.
Con Risoluzione n. 49/E del 14/05/2012 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la cedolare secca sulle locazioni a seguito di assistenza fiscale:
“1845” – denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione

– Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ASSISTENZA FISCALE – ACCONTO”
“1846” – denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ASSISTENZA FISCALE – SALDO”
In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con indicazione, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno cui si riferisce la
trattenuta, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.

Fonte:  API Como