Da valutare se per l’accesso al beneficio è necessario un contratto aziendale.
Detassazione del 10% sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nel 2011 con qualche punto interrogativo.
Non è chiaro se è necessaria la stipula di un contratto aziendale per beneficiare dello sconto fiscale.
Il comma 47 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge 220/2010), che estende l’agevolazione anche per il 2011, si presta a una duplice interpretazione che rende incerta l’applicazione del beneficio ora che gli operatori si apprestano a elaborare le retribuzioni del mese di gennaio.
Se prevale la tesi della necessità di un contratto collettivo, si rischia un blocco del beneficio, in attesa di sottoscrivere nuovi accordi.
La quasi totalità delle somme già incentivate fino al 2010 infatti non sono contenute nella generalità degli accordi aziendali/territoriali vigenti (ad esempio indennità turni, notturno, straordinari forfetizzati eccetera).

Per gli anni 2009 e 2010 l’imposta sostitutiva del 10% applicata sulle somme incentivanti è stata disciplinata dal Dl 185/2008.
Questa norma è stata di anno in anno estesa nella sua efficacia e si caratterizza per l’applicazione generalizzata del beneficio indipendentemente dalla sottoscrizione di un contratto aziendale da parte dei datori di lavoro.

Diversi mesi prima che scadesse il beneficio, con il Dl 78/2010 (manovra estiva 2010) è stato introdotto l’articolo 53 con cui è stato stabilito che per il 2011 le somme agevolate sono quelle erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, «in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali» purché correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa.
La norma ha innovato rispetto al passato anche per il limite di reddito dei lavoratori per accedere al beneficio, che è passato da 35mila a 40mila euro.

Prima ancora che l’articolo 53 entrasse in vigore, è stata approvata la legge 220/2010: al comma 47 dell’articolo 1 è stato stabilito che «in attuazione dell’articolo 53, comma 1, del Dl 78/2010, all’articolo 5, comma 1, del Dl 185/2008 le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2011″».

La tecnica legislativa adottata desta qualche perplessità negli operatori:

■da un lato la norma sembra attuare la nuova previsione fissata dall’articolo 53, con il conseguente obbligo di sottoscrivere il contratto aziendale per fruire del beneficio («in attuazione dell’articolo 53»);
■dall’altro lato disciplina l’agevolazione fiscale per il 2011, estendendo ulteriormente l’efficacia del Dl 185/2010 (che non prevede la sottoscrizione di tale accordo).
A sostegno dell’obbligo di sottoscrizione del contratto aziendale si può dire che il comma 47 dell’articolo 1 disciplina il beneficio «in attuazione dell’articolo 53, comma 1» in cui è presente tale condizione essenziale.
L’estensione del Dl 185/2008 al 2011 è stata disposta al solo fine di individuare la misura e le condizioni di accesso al beneficio.

A sostegno, invece, di un’applicazione generalizzata del beneficio ci sono tre ragionamenti.

■Il primo: la modifica al testo del Dl 185/2010, che estende la norma anche al 2011, comporta l’applicazione della previsione integrale sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo, non essendo presente alcuna limitazione in tal senso.
■Secondo: il comma 47 ha integrato il testo del Dl 185/2008, estendendo il limite di reddito per l’accesso al beneficio a 40mila euro. Soluzione che si sarebbe rivelata non necessaria se fosse stato attuato l’articolo 53 (che già la prevedeva).
■Infine, terzo, per l’attuazione dell’articolo 53 sarebbe stato sufficiente un provvedimento amministrativo, così come previsto dal comma 3, senza la necessità di introdurre una legge ordinaria, necessaria invece per estendere la disciplina vigente fino al 2010 mediante il Dl 185.

Fonte : IL SOLE 24 ORE  del 11/01/2011
Enzo De Fusco