Dal Ministero del lavoro il nuovo modello utilizzabile dal 1° gennaio 2014 per la convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri avvenute nei primi tre anni di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato.

Anche se con ritardo, il Ministero del Lavoro ha provveduto ad adeguare la modulistica in uso per laconvalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, alle modifiche legislative intervenute nell’estate dello scorso anno.

Infatti, con nota prot. n. 21490 del 9.12.2013 il Ministero del Lavoro ha trasmesso ai suoi Uffici periferici il nuovo modulo che dovrà essere utilizzato dall’1 gennaio 2014 per la suddetta convalida il quale, rispetto alla vecchia modulistica tutt’ora in uso presso le Direzioni Territoriali del Lavoro, prevede la casistica della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che, per l’appunto, necessita di convalida ai sensi della modifica apportata al Testo Unico sulla maternità e paternità dalla Riforma Fornero (art. 4, comma 16, Legge n. 92/2012).

Più nel particolare il nuovo articolo 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001 ha esteso l’obbligo di convalida presso la DTL alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ed alle dimissioni delle lavoratrice madre e del padre lavoratore avvenute:

· durante i primi tre anni di vita del bambino;

· nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato in affidamento;

· in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni dellaproposta di incontro col minore adottando ovvero della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.

Il nuovo modello prevede altresì che, a coloro che si rivolgono alle DTL per effettuare la convalida, venga richiesto, ai soli fini statistici, anche il dato relativo al numero dei figli e l’età degli stessi (fino ad un anno, da 1 a 3 anni, oltre i 3 anni).

Si rammenta, comunque, che alla convalida presso le Direzioni Territoriali è sospensivamente condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Fonte: www.indicitalia.it

 

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