Firmato, il 24/1/2014, tra ANAEPA – CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA Costruzioni, FIAE-CASARTIGIANI, Dipartimento Edile CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, il rinnovo del CCNL 23/7/2008 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’Edilizia e affini che decorre dall’1/1/2013 al 31/3/2016.

 

Per gli operai con qualifica del 3° livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento retributivo pari a euro 110,0 di cui:
– euro 33,00 a decorrere dall’1/1/2014;
– euro 33,00 a decorrere dall’1/1/2015;
– euro 44,00 a decorrere dall’1/12/2015.

Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono quindi modificate come segue:

 

Livelli

Totale aumenti

Aumenti 1/1/2014

Aumenti 1/1/2015

Aumenti 1/12/2015

Parametri

7

173,46

52,04

52,04

69,38

205

6

152,31

45,69

45,69

60,92

180

5

126,92

38,08

38,08

50,77

150

4

117,62

35,28

35,28

47,05

139

3

110,00

33,00

33,00

44,00

130

2

97,31

29.19

29,19

38,92

115

1

84,62

25,38

25,38

33,85

100

Eventuali aumenti della retribuzione, corrisposti dalle imprese a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali o in previsione dei presente CCNL, saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente contratto e cesseranno di essere corrisposti dall’1/1/2014.

Livello

Minimo all’1/1/2014

Minimo all’1/1/2015

Minimo all’1/12/2015

7

1.699,84

1.751,88

1.821,26

6

1.487,27

1.532,96

1.593,88

5

1.239,19

1.277,27

1.328,04

4

1.147,89

1.183,17

1.230,22

3

1.073,52

1.106,52

1.150,52

2

948,94

978,13

1.017,05

1

829,07

854,45

888,30

Periodo di prova
L’assunzione di lavoro di ogni operaio si intende effettuata con un periodo di prova pari a:
– 35 giorni di lavoro per operai di 4° livello;
– 30 giorni di lavoro per operai specializzati;
– 25 giorni di lavoro per operai qualificati e 15 giorni di lavoro per tutti gli altri operai durante il quale è ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità.
L’assunzione degli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere e di autobetonpompe, se effettuata per la categoria degli operai specializzati, può avvenire con un periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro, durante il quale è parimenti ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità.

Elemento Variabile della Retribuzione – EVR
Viene confermato che, per la vigenza del presente Contratto, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, con decorrenza non anteriore all’1/7/2014, per la circoscrizione di propria competenza, l’Elemento variabile della retribuzione fissato nella misura del 6% dei minimi in vigore alla data dell’1/6/2012.

Anzianità professionale edile
Fatto salvo II diritto dei lavoratori alla prestazione nonché il diritto delle imprese a non sostenere ulteriori costi, si conviene sulla necessità, ferme restando le aliquote di contribuzione totali vigenti sui singoli territori, di istituire, sin da subito, una Commissione Bilaterale che, entro il 31/3/2014, provveda alla definizione di un nuovo Istituto APE, che dovrà entrare in vigore l’1/10/2014.
La Commissione di cui al comma precedente avrà altresì il compito di definire, sempre nel rispetto delle aliquote di contribuzione totali e fatto salvo il diritto dei lavoratori, delle “linee guida e/o indicazioni” sul risanamento dei Fondi APE in difficoltà delle singole Casse Edili.

Aspettative
Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi ed aspettative, con facoltà per l’impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.
Esclusivamente in prosecuzione del periodo di ferie, per motivi di carattere eccezionale, ai lavoratori stranieri possono essere concesse aspettative non retribuite nella misura massima di una settimana l’anno. Tali aspettative debbono essere richieste per iscritto dal lavoratore ed essere portate a conoscenza della Cassa edile da parte dell’impresa artigiana. Le parti convengono che la concessione di tali aspettative è da considerarsi tra gli eventi considerati validi ai fini dell’osservanza dell’orario di lavoro di cui all’art. 29 della legge 8/8/1995, n. 341.

Contratto a termine
Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, comma 7 del citato D.Lgs. n. 368/2001, cosi come modificato dal D.Lgs. n. 76 del 28/6/2013, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell’anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato, il 30% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
Fermo restando quanto previsto al secondo comma del presente articolo, per le imprese senza personale dipendente e per quelle che occupano fin a 3 dipendenti, è consentito attivare, comunque, un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Le parti concordano che l’ulteriore successivo contratto a termine in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, di cui al medesimo comma, potrà avere durata massima pari a 8 mesi, a condizione che venga rispettata la procedura ivi prescritta.

Somministrazione di lavoro
Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato, per gli operai non può superare, mediamente nell’anno, cumulativamente con i contratti a termine, il 30% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’Impresa, comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati.
Resta ferma In ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’Impresa. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore. La media è computata con riferimento alla media annua del lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
Per le imprese senza personale dipendente e per quelle che occupano fin a 3 (tre) dipendenti, è consentito attivare, comunque, un rapporto di somministrazione a tempo determinato.

Lavoro a tempo parziale
Fermo restando quanto previsto dalla legge, le parti stabiliscono che un’impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa
Si concorda che, ferme restando tali percentuali, le imprese da 0 a 3 dipendenti possono assumere dipendenti operai a tempo parziale, per un periodo massimo temporale del 30% del monte ore annuale degli addetti occupati nell’impresa.
Ciò va interpretato nella possibilità, per le imprese che occupano da 0 a 3 dipendenti, di assumere un solo dipendente con contratto part-time, definendo convenzionalmente in 912 ore annuali il tetto massimo usufruibile.
Le Parti convengono che le 912 ore come numero di ore lavorabili per la stipula di un contratto part-time, sono da considerarsi in via convenzionale e non limitativa.

Lavori usuranti – Lavori pesanti
Il contributo dello 0,10%, calcolato sugli elementi previsti al punto 3 dell’art. 25 CCNL, continuerà ad essere applicato, salvo diversa determinazione della Commissione che dovrà intervenire entro il 30/9/2014. Le Parti concordano che tale contributo, a decorre dall’1/10/2014, potrà rientrare nell’ambito dei costi di gestione previsti da ogni Cassa Edile, senza ciò causare aumenti di costi a carico delle imprese.

Protocollo sulla formazione e sicurezza sul lavoro
La formazione alla sicurezza deve pertanto essere potenziata e uniformata su tutto il territorio nazionale, anche attraverso la stretta collaborazione ed il coordinamento tra gli Enti scuola ed i Comitati Paritetici Territoriali (CPT).
A tal fine le Parti impegnano le rispettive competenti Associazioni territoriali a promuovere la ricerca di accordi fra tutte le parti sociali del proprio territorio, per la definizione di Enti Bilaterali unitari rappresentativi di tutto il sistema imprenditoriale, possibilmente su scala regionale.
In mancanza di un accordo intervenuto entro 6 (sei) mesi dalla firma della presente intesa, le Parti impegnano le rispettive Associazioni Territoriali competenti a provvedere alla costituzione delle Scuole Professionali Edili e/o del Comitati Paritetici per la salute e sicurezza Territoriali o Regionali sul territorio di loro competenza ove sono presenti le Casse Edili Artigiane, o dove non si siano create le condizioni per la partecipazione a pieno titolo agli organismi paritetici di settore delle Parti firmatarie del presente accordo.
Le parti impegnano le competenti Associazioni territoriali a ricercare soluzioni unitarie all’interno del sistema nazionale che fa riferimento a CNCPT e FORMEDIL utilizzando le specifiche competenze di indirizzo e di supporto.
Al fine, le imprese iscritte alle Casse Edili sono tenute a versare un contributo, stabilito dagli accordi stipulati in sede territoriale dalle organizzazioni firmatarie del presente contratto; la quantificazione del contributo deve tenere conto del numero di imprese presenti sul territorio e del numero delle visite nei cantieri, programmabili annualmente nell’ambito territoriale.
Il contributo di cui al comma precedente, individuato a livello territoriale, sarà destinato alle finalità proprie del CPT territorialmente competente, tenendo conto che alle attività di consulenza e assistenza alle imprese all’interno dei cantieri, non potrà essere dedicata una percentuale inferiore alla misura che sarà definita dalle Parti sociali nazionali, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
Il contributo al CNCPT, dovuto dai CPT aderenti, partecipati dalle parti firmatarie del presente CCNL è stabilito dalle Parti Nazionali suddette.
Gli interventi formativi, informativi e l’addestramento specifico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori edili e quelli dei loro rappresentanti sono effettuati dall’impresa in collaborazione con il CPT o l’ente unificato, nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, prevalentemente durante l’orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori, ai sensi del comma 12, dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Protocollo sulla Bilateralità
Al fine di assicurare in maniera uniforme l’applicazione del presente CCNL sull’intero territorio nazionale, le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie, si impegnano a realizzare per i territori in cui le Casse Edili non abbiano adottato le disposizioni contenute nell’accordo del 19/9/2002 sugli Statuti Tipo, ovvero laddove non venga garantita l’adeguata e proporzionale partecipazione delle rappresentanze delle OO.AA. con nomine diretta negli organismi direttivi dei sistemi bilaterali territoriali e ove non vengano riconosciute le relative quote di adesione contrattuale, opportune iniziative volte al riconoscimento della piena e completa rappresentatività.
Nel caso di mancata realizzazione di tali obiettivi entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto, le parti firmatarie attueranno le scelte più idonee alla soluzione del problema anche attraverso la realizzazione di enti bilaterali di nuova costituzione, attuando specifiche soluzioni contrattuali concordate tra i livelli territoriali interessati ed il livello nazionale.
Entrambe le soluzioni saranno finalizzate alla salvaguardia ed al riconoscimento dell’autonomia contrattuale del comparto artigiano.
Tutti gli enti Bilaterali saranno lo strumento fondamentale e indispensabile per l’applicazione degli impegni derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale che, in base ed in ottemperanza ad un congruo piano di fattibilità, consenta di garantire, al costituendo Organismo bilaterale, una gestione economica efficace, efficiente e coerente con i compiti ad essa affidati, rappresentando, in prospettiva, tutto il mondo del lavoro del comparto edile artigiano. Per l’applicazione di quanto sopra concordato, entro il mese di gennaio 2014 sarà costituita una Commissione nazionale paritetica per il monitoraggio dell’applicazione del presente paragrafo sull’intero territorio nazionale.