Con circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, l’Inps fornisce i primi importanti chiarimenti in merito alla fruizione del beneficio introdotto dalla L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015), concernente l’esonero totale dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2015.

Campo di applicazione

L’incentivo in oggetto (art. 1, co. 118, L. n. 190/2014) è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli del settore agricolo, ma escluse le amministrazioni pubbliche (elencate all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001):
– datori di lavoro imprenditori, intendendo per tali coloro che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi (art. 2082 c.c.), idonea a ricavare dalla cessione di tali beni o servizi quantomeno ciò che occorre per compensare i fattori produttivi impiegati e quindi a perseguire, tendenzialmente, almeno il pareggio di bilancio (Corte di Cassazione, sentenza 11 aprile 1994, n. 3353). Di qui, rientrano tra i beneficiari della misura anche gli enti pubblici economici (EPE), tenuto conto che gli stessi, seppur dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica come sopra definita, in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati operanti nel medesimo settore (Inps, circolare n. 40 del 20 febbraio 1996), nonché gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;
b) datori di lavoro non imprenditori, quali, ad esempio, le associazioni culturali, politiche o sindacali, le associazioni di volontariato, gli studi professionali.
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, ancorché in regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato e di quelli di lavoro domestico. Nel novero delle tipologie contrattuali incentivate rientra anche il lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato (artt. da 41 a 45, D.Lgs. n. 276/2003), purché le condizioni per l’applicazione dell’esonero siano riferibili ad ambedue i rapporti di lavoro; di contro, considerato che la ratio della norma è quella di promuovere forme di occupazione stabile, non vi possono rientrare le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata (artt. da 33 a 40, D.Lgs. n. 276/2003), seppur stipulato a tempo indeterminato. Del resto, il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di una indennità di disponibilità, costituisce in ogni caso una forma contrattuale concepita per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo, secondo la totale discrezionalità del datore di lavoro (con il solo limite delle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari, in relazione ai settori che non siano del turismo, dei pubblici esercizi, dello spettacolo). Ed ancora l’esonero contributivo si ritiene applicabile ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati:
– per l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale;
– in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della L. n. 142/2001;
– a scopo di somministrazione.

Condizioni per il diritto all’esonero

L’agevolazione spetta a condizione che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato (anche se di apprendistato, domestico o a scopo di somministrazione). Inoltre, allo scopo di ridurre il rischio di precostituzione artificiosa dei presupposti per l’applicazione del beneficio, il Legislatore ne esclude l’applicazione anche laddove, nell’arco dei 3 mesi antecedenti il 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015), il lavoratore assunto abbia già avuto rapporti a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro ovvero con società da questi controllate o a questi collegate (art. 2359 c.c.), ovvero facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore medesimo o che presentino assetti proprietari coincidenti sotto il profilo sostanziale.
In ossequio ai principi stabiliti dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) in tema di assunzioni agevolate, il beneficio non è spettante ove ricorra una delle seguenti condizioni:
– l’assunzione, ovvero l’utilizzazione mediante contratto di somministrazione, violi il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine;
– il datore di lavoro, ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione, sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga per la medesima unità produttiva in cui avviene l’assunzione o l’utilizzazione, e sempre che queste ultime non siano finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti;
– l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato.
In senso inverso a quanto previsto dalla Riforma Fornero, invece, la condizione ostativa per cui un incentivo all’assunzione non spetta ove la medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro, non trova applicazione; evidentemente, perché essa è preordinata ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziare, mentre la norma in oggetto (art. 1, co. 118, L. n. 190/2014) è finalizzata a creare “nuova occupazione” e, in particolare, a promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Orbene, ne discende che può fruire dell’esonero contributivo anche il datore di lavoro privato che:
– in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 5, co. 4-quater, D.Lgs. n. 368/2001, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei 12 mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a 6 mesi;
– in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 47, co. 6, L. n. 428/1990, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alla sue dipendenze;
– trasformi un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
Ovviamente, poi, il datore di lavoro che assume deve essere in possesso della regolarità contributiva (DURC), rispettare gli accordi ed i contratti collettivi, anche di secondo livello, non deve aver violato le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (art. 1, commi 1175 e 1176, L. n. 296/2006).
Infine, in ogni caso, il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume (principio del cumulo).

Datori di lavoro agricoli

Per il settore agricolo, anche alla luce delle specificità che connotano lo svolgimento delle relative prestazioni lavorative, emergono profili di diversità; sicché, a decorrere dal primo gennaio 2015, l’esonero contributivo in oggetto si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, dei lavoratori agricoli che si trovino in una delle seguenti condizioni (art. 1, co. 119, L. 23 dicembre 2014, n. 190):
– che non risultino occupati nel corso dell’anno 2014, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche di apprendistato o a scopo di somministrazione), presso qualsiasi datore di lavoro agricolo;
– che non risultino iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2014 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 giornate, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.
Fermo restando le condizioni di accesso già previste per i datori di lavoro di altri settori (rispetto dei principi della Riforma Fornero, regolarità contributiva, osservanza delle norme della contrattazione collettiva ed in materia di sicurezza sul lavoro) l’esonero contributivo è riconosciuto nel limite delle risorse stanziate (art. 1, co. 120, L. n. 190/2014) e perciò sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle relative istanze. Peraltro, rientrando nella nozione di rapporti di lavoro agricolo esclusivamente quelli instaurati dai datori di lavoro con gli operai del settore agricolo, ai dirigenti, quadri e impiegati del settore agricolo si applica la disciplina generale (art. 1, co. 118, Legge di stabilità 2015).

Misura e durata dell’incentivo

La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione:
– premi e contributi dovuti all’Inail;
– il contributo, ove dovuto, al Fondo di tesoreria (art. 1, co. 755, L. n. 296/2006);
– il contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà bilaterali (art. 3, commi 3, 14 e 19, L. n. 92/2012).
La durata del predetto esonero è stabilita in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore. In ogni caso, esso non può essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua, adeguata in relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale o misto), sulla base della minor durata dell’orario di lavoro rispetto a quella stabilita dalla legge o dalla contrattazione. La soglia massima di esonero va riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (€ 8.060,00 / 12); per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, questa va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (€ 8.060,00 / 365 gg.) per ogni giorno di fruizione. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 8.060,00 su base annua.
L’applicazione del beneficio non determina alcuna riduzione della misura del trattamento previdenziale, visto che l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta fissata nella misura ordinaria, pari al 33% della retribuzione lorda imponibile. Parimenti, continuano ad applicarsi ai lavoratori gli istituti e gli interventi previdenziali tipici del settore in cui opera il relativo datore di lavoro.
In relazione alla normativa comunitaria, il suddetto esonero contributivo, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. Dunque, poiché per le sue caratteristiche, la norma non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale, non è inquadrabile come aiuto di Stato e non è soggetto alle relative limitazioni.

Cumulabilità con altre forme di incentivo all’occupazione

L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (tra cui gli incentivi per l’assunzione di lavoratori over 50 o di donne in aree svantaggiate ex art. 4, commi 8 e ss , L. n. 92/2012), ma lo è con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:
– l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili (art. 13, L. n. 68/1999);
– l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori (D.M. 19 novembre 2010, pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori), costituente però quest’ultimo un aiuto di Stato cd. “de minimis” e, dunque, non spettante qualora l’assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro;
– l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento ASpI (art. 2, co. 10-bis, L. n. 92/2012, pari al 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento), anch’esso rientrante tra gli aiuti “de minimis”;
– l’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani” (D.M. 8 agosto 2014, come modificato dal D.M. del 23 gennaio 2015, n. 11, in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti; sulla base della predetta modifica, l’incentivo è ora cumulabile con altre misure di natura economica o contributiva non selettive rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori);
– l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli (art. 5, D.L. n. 91/2014).
Per quanto concerne, invece, l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30 (art. 1, D.L. n. 76/2013, pari a 1/3 della retribuzione lorda entro il limite mensile di euro 650,00), la cumulabilità con l’esonero contributivo triennale della Legge di stabilità 2015 è ammessa in misura limitata. Difatti, nel concorso di altri regime agevolati, l’ammontare di tale incentivo (D.L. n. 76/2013) non può comunque superare l’importo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per cui, unitamente allo sgravio contributivo triennale, il citato incentivo opererebbe solo con riferimento all’eventuale quota di contribuzione a carico del datore di lavoro superiore alla soglia mensile di euro 671,66 (euro 8.060,00 / 12).
In relazione agli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 6, L. n. 223/1991), risulta cumulabile con l’esonero contributivo esclusivamente l’incentivo di natura economica (art. 8, co. 4, L. n. 223/1991), pari al 50% dell’indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità medesima, fino ad un massimo di 12 mesi ovvero di 24 mesi, per assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, ovvero di 36 mesi nel caso in cui l’assunzione del lavoratore di età superiore a 50 anni risulti effettuata nelle aree del Mezzogiorno. Analogamente, il predetto cumulo è ammissibile nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

La soppressione dei benefici contributivi ex Legge 407/1990

Con l’introduzione delle norme analizzate, sono soppressi, con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, i benefici contributivi riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi (art. 8, co. 9, L. n. 407/1990). Analogamente, il citato sgravio contributivo non può essere riconosciuto in relazione alle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine, ove effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015.
In ogni caso, per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2014, il datore di lavoro continuerà a fruire del beneficio contributivo.

Fonte: www.tcplet.it

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