Comunicato 09 settembre 2015

Una sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila chiarisce, anche alla luce della nuova normativa europea, qual è il metodo di calcolo da seguire. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro chiede all’Inps di prendere atto del nuovo orientamento.

Roma, 9 settembre 2015 – La verifica sull’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad una medesima impresa va effettuata su tre esercizi finanziari e non su tre anni. Lo ha chiarito la Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza n. 757 del 25/06/2015, risolvendo così un delicato problema interpretativo in merito alle modalità di calcolo degli aiuti che affonda le radici nel regolamento CE 69/2001. Quest’ultimo, fra l’altro, è stato sostituito dal 01/01/2007 dal nuovo regolamento CE 1998/2006 che ha anche incrementato il limite degli aiuti da 100.000 a 200.000 euro. Tuttavia l’Inps, nelle sue verifiche, si è sempre rifatta ad un criterio più restrittivo, creando un punto di contrasto con le aziende proprio sul criterio di verifica del superamento del limite “de minimis” ed, in particolare, su come calcolare il triennio di riferimento.

Il regolamento comunitario 69/2001, infatti, precisava al quinto considerando che “il periodo di riferimento di tre anni deve avere carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, l’importo complessivo degli aiuti de minimis, concessi nei tre anni precedenti, deve essere ricalcolato. L’aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui sorge, per il beneficiario, il diritto a ricevere l’aiuto stesso”. L’Inps e gli ispettori hanno, però, sempre ritenuto che il periodo del triennio non era riferito agli esercizi finanziari, bensì andava calcolato giorno dopo giorno.

Ad esempio, nel caso oggetto della sentenza in commento, faceva riferimento al periodo 08/2002-07/2005 e non già agli esercizi finanziari 2002- 2003-2004 e 2003- 2004-2005.

Tale modalità di calcolo adottata dall’Istituto Nazionale di Previdenza – non sancita da nessuna norma comunitaria – ha sempre falsato la verifica del superamento del limite degli aiuti de minimis che, si ricorda, anche se viene superato di 1 solo euro comporta la restituzione dell’intero importo di €100.000,00 usufruito con applicazione delle sanzioni per morosità.

La Corte d’Appello di L’Aquila, anche alla luce del nuovo regolamento comunitario n. 1998/2006, che prevede espressamente la verifica su tre esercizi finanziari e ritenendo tale criterio in linea con “le esigenze di semplificazione amministrative” poste a fondamento della regola “de minimis”, ha accolto l’appello dell’azienda ricorrente.

L’interpretazione restrittiva da parte dell’Inps ha comportato negli anni per moltissime aziende la restituzione di ingenti somme (€100.000,00 oltre sanzioni), trovandosi in gravi difficoltà finanziarie e con il rischio di chiusura e il conseguente licenziamento della forza lavoro. “E’ opportuno”, chiede la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, “che l’Inps prenda atto di questa sentenza e comunichi agli ispettori il nuovo orientamento giurisprudenziale alla luce anche della nuova normativa europea sul de minimis”.