A istituirlo era stata la riforma Formero, tramite un decreto del ministero del Lavoro datato 7 febbraio 2014 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno. Oggi a dare vita al Fondo di solidarietà residuale presso l’Inps, finalizzato a sostenere i lavoratori sospesi o a orario ridotto, dipendenti di imprese non rientranti nel regime ordinario degli ammortizzatori sociali (CIG-CIGS), che occupino mediamente più di 15 dipendenti, è stato lo stesso istituto attraverso una circolare del 2 settembre, in cui ha fissato i seguenti punti che interessano le aziende rispetto al versamento dei contributi.

DIMENSIONI AZIENDALI. Nella determinazione della soglia dimensionale, da verificare mensilmente e da calcolare come media nel semestre precedente, devono essere ricompresi tutti i lavoratori (compresi i dirigenti), con esclusione di apprendisti, assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo. I lavoratori a part-time vanno conteggiati in proporzione all’orario svolto rispetto al full time. Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore (in tal caso sarà computato il sostituto).

PRESTAZIONI. Ai lavoratori sospesi o a orario ridotto, esclusi i dirigenti, che si trovino in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria ovvero Straordinaria, il Fondo erogherà, nei limiti delle somme disponibili, un’indennità di importo pari alla cassa integrazione per un periodo di 3 mesi, estensibili sino a 9, da computarsi in un biennio mobile. L’Inps fornirà le istruzione amministrative e operative in ordine alla modalità di presentazione delle domande per ricevere le prestazioni.

CONTRIBUZIONE. A partire dal 1° gennaio 2014 il Fondo è finanziato con una contribuzione ordinaria pari allo 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori. Al contributo ordinario si aggiunge uno addizionale, totalmente a carico del datore di lavoro, qualora si ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, pari al 3% o al 4,50% delle retribuzioni perse dai lavoratori sospesi o a orario ridotto, rispettivamente per le imprese fino a 50 dipendenti e per quelle con organico superiore.

ADEMPIMENTI PROCEDURALI. Alle imprese interessate dalla normativa l’Inps assegnerà, in automatico, il codice “0J”, verificabile tramite il cassetto previdenziale aziendale. Le imprese che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e raggiungono la soglia dei 15 dipendenti su più matricole, dovranno dare comunicazione alle strutture territoriali Inps di competenza per consentire l’attribuzione del codice di autorizzazione “2C”. Nel caso in cui l’impresa eserciti attività plurime, con distinti inquadramenti attribuiti dall’Istituto, il requisito occupazionale deve essere distintamente determinato in relazione al numero di dipendenti occupati in ognuna delle attività.

MODALITÀ DI VERSAMENTO E COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS. La stessa Inps, con comunicato successivo (3 settembre) ha precisato che il primo versamento relativo al periodo gennaio-settembre 2014 andrà effettuato entro il prossimo 16 novembre, senza applicazione di alcuna mora. Per quanto riguarda le modalità del versamento del contributo addizionale, l’Inps si riserva di fornire successive istruzioni.