In data 19 marzo u.s. è stato pubblicato sulla G.U. l’atteso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che fornisce le indicazioni operative relative all’inserimento in busta paga degli importi relativi alla maturazione del trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti che ne presentino istanza.

Con decorrenza dal mese seguente alla data di presentazione al Datore di lavoro dell’apposito modulo di richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrante della retribuzione, il lavoratore dipendente con almeno 6 mesi di anzianità potrà trovare all’interno del proprio cedolino paga il relativo importo.

La liquidazione mensile del T.F.R. slitterà invece di un trimestre nell’eventualità che il Datore di lavoro abbia  in forza meno di 50 dipendenti e intenda accedere al finanziamento assistito dall’apposito fondo di garanzia istituito presso l’INPS.

Le disposizioni operative e la relativa modulistica sono contenute nel D.P.C.M. n.29/2015 che alleghiamo alla presente e che comporterà la possibilità da parte del lavoratore di accedere all’erogazione a seguito di una propria scelta che potrà essere effettuata dal corrente mese di marzo, fino al giugno del 2018.

Eccezioni alla possibilità di monetizzazione in cedolino paga della quota mensile di T.F.R. riguarderanno le seguenti situazioni:

–    Dipendenti del settore agricolo
–    Lavoratori domestici
–    Lavoratori che hanno fornito il T.F.R. a garanzia di specifici finanziamenti
–    Dipendenti di aziende soggette a procedure concorsuali
–    Dipendenti di aziende in cassa integrazione guadagni
–    Dipendenti di aziende che hanno sottoscritto un accordo per la ristrutturazione del debito o per il risanamento

Ricordiamo inoltre che gli importi riportati in cedolino paga saranno soggetti a tassazione ordinaria.

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