I dubbi della stampa specializzata e i chiarimenti forniti dall’Agenzia

Consueta circolare omnibus per raccogliere sistematicamente le risposte date dai tecnici delle Entrate alle domande formulate in occasione di incontri con i giornalisti “fiscali”
Secondo la consueta formula basata su domanda e risposta, arriva la circolare 8/E del 7 aprile 2017 che raggruppa, suddivisi in ventuno argomenti, i chiarimenti interpretativi sui più recenti interventi normativi: dalla cedolare secca ai bonus per la casa, dagli ammortamenti maggiorati al regime per cassa, dalle comunicazioni Iva alle ritenute in condominio, dalla rottamazione delle cartelle alla voluntary disclosure, dalla dichiarazione precompilata alle indagini finanziarie.

A seguire una carrellata di sintesi sulle principali puntualizzazioni.

Cedolare secca

  • La cedolare secca con l’aliquota ridotta al 10%, prevista per gli affitti a canone concordato, si applica anche ai contratti transitori, cioè di durata da un minimo di un mese a un massimo di diciotto mesi, purché relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa.
  • La disposizione contenuta nel Dl 193/2016, secondo cui la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale si è scelta la cedolare secca non comporta decadenza dall’opzione, è applicabile anche alle comunicazioni che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore del “collegato fiscale”, a condizione che il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con l’applicazione del regime sostitutivo, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione.
  • Analogamente, anche la nuova previsione sanzionatoria per la tardiva comunicazione della proroga del contratto (100 euro, ridotti a 50 in caso di ritardo non superiore a 30 giorni) si applica alle comunicazioni omesse alla data del 3 dicembre 2016.

Ritenute in condominio

  • La norma della legge di bilancio 2017 in base alla quale il condominio versa le ritenute effettuate in qualità di sostituto d’imposta nei confronti dell’appaltatore quando l’ammontare delle stesse raggiunge i 500 euro (altrimenti versa entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno) ha effetto dal 1° gennaio 2017, pertanto riguarda anche le ritenute relative a dicembre 2016, da versare entro il successivo 16 gennaio 2017.
  • La soglia dei 500 euro va verificata cumulando le ritenute mese dopo mese? Pertanto, se vengono effettuate ritenute a febbraio per 400 euro e altrettante a marzo, il 16 aprile vanno versate ritenute per 800 euro.
  • È possibile continuare a versare le ritenute secondo la vecchia modalità (entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate), anche se di importo inferiore a 500 euro.

Bonus per la casa

  • Il pagamento delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica di edifici esistenti deve avvenire con bonifico “parlante”; in caso di anomalia nella sua compilazione, non si decade dal beneficio se la ditta destinataria dell’accredito attesta con dichiarazione sostitutiva che i corrispettivi sono stati inclusi nella contabilità perché concorrano alla corretta determinazione del reddito d’impresa.
  • L’orientamento espresso con la risoluzione 64/2016, che ha riconosciuto la possibilità di fruire del bonus ristrutturazioni per le spese sostenute dal “convivente di fatto” anche se non possessore o non detentore dell’immobile sul quale sono effettuati i lavori (come previsto per i familiari conviventi), è applicabile, considerato il principio della unitarietà del periodo d’imposta, alle spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2016.

Ammortamenti maggiorati

  • Se un bene “industria 4.0” viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software embedded necessario per il suo funzionamento, anche quest’ultimo può beneficiare della maggiorazione del 150 per cento.
  • Ai fini dell’iper ammortamento, rilevano gli investimenti in beni materiali nuovi inclusi nell’allegato A alla legge 232/2016, effettuati a partire dal 1° gennaio 2017. Pertanto, un bene di quel tipo consegnato nel 2016 può beneficiare solo della maggiorazione del 40 per cento. Stessa soluzione se il bene, acquistato nel 2016, sia entrato in funzione nel 2017 (in questo secondo caso, la maggiorazione del 40% è fruibile dal 2017, periodo d’imposta di entrata in funzione del bene).
  • L’iper ammortamento con maggiorazione del 150% riguarda soltanto i titolari di reddito d’impresa, non anche gli esercenti arti e professioni.
  • Il beneficio della maggiorazione del 40% per i beni immateriali elencati nell’allegato B della legge 232/2016 è riconosciuto ai “soggetti” che fruiscono dell’iper ammortamento, a prescindere dal fatto che il bene immateriale sia riferibile o no al bene materiale agevolato.
  • Affinché un bene si possa definire interconnesso per ottenere il beneficio dell’iper ammortamento, occorre che: scambi informazioni con sistemi interni (ad esempio, gestionale, di pianificazione, monitoraggio) e/o esterni (come clienti, fornitori, partner nella progettazione) tramite collegamento basato su specifiche internazionalmente riconosciute (Tcp-Ip, Http, Mqt, eccetera); sia identificato univocamente mediante standard internazionali, tipo indirizzo Ip.

Assegnazione agevolata di beni

  • Il differenziale negativo di reddito derivante dall’assegnazione di beni merce è deducibile se il componente positivo è stato determinato in misura pari al valore normale (articolo 9 Tuir).
  • È possibile fruire della disciplina agevolativa solo se vi sono riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione.

Aiuto alla crescita economica
La nuova sterilizzazione della base Ace introdotta dalla legge di bilancio 2017 non ha natura di disposizione antielusiva specifica e, quindi, non può costituire oggetto di interpello probatorio.

Imposta sul reddito d’impresa
La nuova disciplina dell’Iri (articolo 55-bis del Tuir) prevede che il plafond, nei limiti del quale è consentita la deduzione delle somme prelevate a carico dell’utile dell’esercizio e delle riserve di utili, va determinato considerando in aumento i redditi assoggettati a tassazione separata con l’aliquota del 24% (sia nel periodo di imposta che in quelli precedenti) e in diminuzione le perdite residue non ancora utilizzate.

Regime per cassa

  • Il regime riservato alle imprese minori dal nuovo articolo 66 del Tuir è “improntato alla cassa”, cioè sono presenti alcune deroghe al regime di cassa “puro”: le plusvalenze (o le minusvalenze) e le sopravvenienze attive (o passive) sono imponibili (o deducibili) per competenza a norma degli articoli 86, 88 e 101 del Tuir. Allo stesso modo, nel caso di assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, il valore normale dei beni concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta in cui è avvenuta l’assegnazione o la destinazione a finalità estranea. Analogamente sono deducibili per competenza le spese per prestazioni di lavoro, oneri di utilità sociale e ammortamenti e canoni di leasing.
  • Nel primo periodo di imposta di applicazione del regime di cassa, le rimanenze finali 2016 sono deducibili dal reddito d’impresa. Vi rientrano non solo quelle di cui all’articolo 92 Tuir (rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale), ma anche quelle degli articoli 93 (rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale) e 94 (rimanenze dei titoli).
  • La disposizione dettata per evitare duplicazioni o salti di imposizione vale anche per i contribuenti che nel 2016 applicano il criterio di competenza e nel 2017 quello di cassa. Ad esempio, i servizi ultimati nel 2016, ma non ancora fatturati, concorrono al reddito di quell’annualità, mentre il corrispettivo, quando sarà incassato, non determinerà un ricavo imponibile.

Redditi dei terreni
L’esclusione ai fini Irpef dei redditi dominicale e agrario per gli anni 2017-2019, introdotta dall’ultima legge di bilancio a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, spetta soltanto alle persone fisiche (incluse le società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci redditi fondiari). Non ne possono beneficiare i soci delle Snc e delle Sas che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale, in quanto il reddito loro attribuito mantiene la natura di reddito d’impresa.

Opzioni
L’istituto della remissione in bonis è applicabile anche per l’omessa comunicazione della revoca delle opzioni per consolidato, trasparenza e tonnage tax, regimi che alla scadenza, dopo la modifica apportata dal “collegato fiscale”, si rinnovano salvo revoca espressa.

Versamenti

  • Le nuove scadenze per il pagamento delle imposte “dichiarative” in vigore dal 2017 (30 giugno ovvero 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) riguarda anche il saldo e il primo acconto della cedolare secca.
  • In relazione ai nuovi termini per versare le imposte “dichiarative”, in caso di rateizzazione, restano immutate le scadenze per le rate successive alla prima (entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita Iva, entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti).

Comunicazioni Iva

  • Possono esercitare le opzioni previste dall’articolo 1, comma 3, e dall’articolo 2, comma 1, del Dlgs 127/2015 (trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi giornalieri) tutti i soggetti passivi che emettono fatture, sia normalmente, sia in via eventuale, ad esempio dietro richiesta del cliente. I relativi benefici premiali spettano solo al verificarsi di tutti gli adempimenti richiesti dalla norma.
  • Il “nuovo spesometro” non prevede più obbligo di trasmissione per le operazioni attive e passive che non devono essere documentate da fattura, qualunque ne sia l’importo: non c’è obbligo di trasmettere le operazioni attive e passive documentate tramite scontrino o ricevuta fiscale.
  • Dal “nuovo spesometro” sono esclusi i produttori agricoli situati nelle zone montane, i contribuenti in regime forfetario e quelli nel regime “di vantaggio” (“nuovi minimi”), le amministrazioni pubbliche in riferimento alle fatture ricevute. Gli altri soggetti sono obbligati a trasmettere i dati di tutte le singole fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, indipendentemente dal loro valore.

Rimborsi Iva
L’innalzamento da 15mila a 30mila euro del limite al di sotto del quale i rimborsi Iva sono eseguiti senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti (articolo 7-quater, comma 32, Dl 193/2016) esplica effetti anche sui rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della disposizione (3 dicembre 2016). Invece, per i rimborsi già erogati a quella data, le garanzie prestate non possono essere restituite.

Dichiarazione infedele e credito d’imposta
In caso di dichiarazione infedele a credito, la prevista sanzione dal 90 al 180% si applica solo alla parte di credito non spettante effettivamente utilizzata dal contribuente. Pertanto, se in dichiarazione è esposto un credito superiore a quello spettante e lo stesso non è stato compensato, la violazione è punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997), senza recupero d’imposta.

Rottamazione delle cartelle

  • L’impegno a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi oggetto di rottamazione non corrisponde strettamente alla rinuncia al ricorso (causa di estinzione del processo prevista dall’articolo 44, Dlgs. 546/1992). In tal caso, ciò che rileva, dal punto di vista sostanziale e oggettivo, è il perfezionamento della definizione agevolata mediante il tempestivo e integrale versamento dell’importo complessivamente dovuto. Inoltre, il perfezionamento della rottamazione produce effetti negli eventuali giudizi pendenti in cui sono parti l’agente della riscossione e l’ente creditore, determinando la cessazione della materia del contendere nel caso in cui il carico definito riguardi l’intera pretesa oggetto del giudizio.
  • È possibile chiedere la rottamazione di un debito che risulta ancora iscritto a ruolo sebbene, in sede giurisdizionale, il relativo atto impositivo sia stato annullato. In questo caso, infatti, l’interesse può derivare dalla circostanza che si tratta di una sentenza non definitiva che potrebbe essere riformata a seguito di impugnazione.
  • Il perfezionamento della definizione agevolata riguardante l’intera pretesa oggetto di lite fa venir meno l’interesse della parte pubblica alla prosecuzione della controversia ovvero costituisce una causa di cessazione della materia del contendere qualora la sentenza favorevole al debitore sia stata impugnata.
  • Gli effetti della definizione agevolata, di norma, prevalgono sugli esiti degli eventuali giudizi.
  • Nel caso di soccombenza del ricorrente in primo grado, la rottamazione può avere a oggetto il carico affidato all’Agente della riscossione relativo ai 2/3 del tributo e relative sanzioni amministrative. In tal caso, prosegue il giudizio avente a oggetto l’avviso di accertamento in esecuzione del quale è stata avviata a titolo provvisorio la riscossione frazionata in pendenza di impugnazione. L’interesse delle parti alla prosecuzione e alla decisione nel merito della controversia riguarda la frazione della pretesa che non è stata definita. Pertanto, se l’esito definitivo del giudizio è favorevole al contribuente, non vi sarà alcuna ulteriore riscossione né alcuna restituzione di quanto versato in sede di definizione agevolata, i cui effetti sono intangibili. Al contrario, se l’esito del giudizio è sfavorevole al contribuente, vi sarà la riscossione del residuo 1/3 di tributi e correlati interessi e sanzioni amministrative.

Quadro RW: sanzioni
In materia di determinazione delle sanzioni relative alle violazioni degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale oggetto della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure), trova applicazione la regola generale in base alla quale la sanzione unica calcolata con l’applicazione del criterio del cumulo giuridico non può essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni. In ogni caso, trova applicazione anche l’ulteriore criterio per il quale la sanzione non può comunque essere inferiore ad 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Accertamento
La presentazione del modello Ipea (Istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento – articolo 42, Dpr 600/1973) sospende in ogni caso (a prescindere, cioè, dall’esito del controllo relativo alla spettanza dello scomputo delle perdite) per un periodo di 60 giorni il termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento che, in tale ipotesi, quindi, è pari a 120 giorni (fatto salvo l’eventuale periodo di sospensione feriale). Si ricorda che il modello Ipea è stato approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 51240 dell’8 aprile 2016.

Indagini finanziarie

  • La nuova regola sui limiti quantitativi (1.000 euro giornalieri e 5mila euro mensili) relativi agli importi dei prelevamenti o importi riscossi, posti come ricavi a base delle rettifiche e degli accertamenti (articolo 32, comma 1, n. 2, Dpr 600/1973, come modificato dal Dl 193/2016) non ha effetto retroattivo. Pertanto, i nuovi limiti si applicano a partire dal 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 193/2016).
  • Diversamente da quanto sembra emergere dai lavori parlamentari, le modifiche apportate all’articolo 32 Dpr 600/1973 riguardano solamente i prelievi non giustificati e non anche i versamenti, per i quali rimane in vigore la regola secondo cui gli stessi costituiscono presunzione di reddito qualora non risultino “giustificati“.

Voluntary disclosure

  • Il beneficiario economico di un rapporto bancario estero, che ha già presentato istanza di collaborazione volontaria nel 2015 esclusivamente in qualità di delegato a operare su un conto corrente estero intestato ad un soggetto terzo, non può accedere alla voluntary-bis. Ciò in quanto lo stesso risulta essere stato non collaborativo in relazione alla procedura di voluntary disclosure già esperita, avendo regolarizzato la sola relazione bancaria di cui era titolare in qualità di soggetto delegato alla firma.
  • Il contribuente che, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, intende provvedere spontaneamente al versamento delle sanzioni dovute per le violazioni degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, ai fini del cumulo giuridico deve applicare gli aumenti nelle misure minime stabilite dai commi 1 e 5 dell’articolo 12, Dlgs 472/1997, pari rispettivamente a un quarto e alla metà.

Dichiarazione precompilata

  • Nella comunicazione telematica per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle spese attribuite ai condòmini per lavori effettuati sulle parti comuni (recupero edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili e grandi elettrodomestici), gli amministratori di condominio indicano, per ogni unità immobiliare, la quota di spesa attribuita ai possessori o detentori dell’appartamento (proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento, locatario o comodatario). Qualora la spesa vada attribuita a un soggetto diverso dai precedenti, ad esempio, un familiare convivente del possessore o del detentore dell’immobile, gli amministratori indicano nella comunicazione il codice residuale che individua “altre tipologie di soggetti“.
  • Nella medesima comunicazione, gli amministratori sono tenuti a fornire l’informazione relativa all’effettivo pagamento al 31 dicembre della quota di spesa attribuita a ciascun soggetto. A tal fine, deve essere compilato il campo relativo al “flag pagamento“, evidenziando se il pagamento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento ovvero se lo stesso è stato parzialmente o interamente non corrisposto entro tale data. Nel primo caso, la relativa spesa va esposta direttamente nella dichiarazione precompilata. In caso contrario, la spesa va indicata esclusivamente nel foglio informativo e il contribuente, in presenza delle condizioni di detraibilità previste dalla legge, può modificare la dichiarazione aggiungendo tale onere qualora pagato entro la data di presentazione della dichiarazione.
  • La sanzione dovuta dai Caf e dai professionisti, che si avvalgono della possibilità di correggere il visto infedele presentando una dichiarazione rettificativa (ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica) anche dopo il 10 novembre dell’anno della presentazione della dichiarazione errata, sempreché l’infedeltà non sia stata già contestata (articolo 39, comma 1, lett. a, Dlgs 241/1997, come modificato dall’articolo 7-quater, Dl 193/2016) è quella del 30% prevista per i ritardati od omessi versamenti diretti (articolo 13, Dlgs 471/1997). La predetta sanzione è ravvedibile.
  • L’invio, da parte dei sostituti d’imposta, delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata (come redditi di lavoro autonomo non occasionale e redditi esenti) può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.
  • Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4mila euro, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine (comma 3-bis, articolo 5, Dlgs 175/2014, introdotto dall’articolo 1, comma 949, lettera f, legge 208/2015.
  • Il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, deve comunicare all’Agenzia delle Entrate in via telematica, entro il termine previsto per l’invio dei 730, anche il risultato finale delle dichiarazioni. A tal fine, da quest’anno, ai modelli 730 trasmessi all’Agenzia a seguito di assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d’imposta deve essere allegato il risultato contabile (modello 730-4). Ne deriva che, per procedere alle operazioni di conguaglio, il sostituto d’imposta deve attendere che l’Agenzia metta a sua disposizione il modello 730-4, mediante la sede telematica propria o di un intermediario – indicata con la Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 (CSO) o con il quadro CT presente nella Certificazione Unica.
r.fo. su fiscooggi.it