SOMMARIO:
L’art. 4, comma 1, lett. a), della legge n.183/2010, disciplina la nuova misura delle sanzioni civili in ipotesi di impiego di lavoratori in nero. Il medesimo articolo al comma 1, lett. c) ha sostituito il comma 5 dell’art. 3 del D.L. 22.02.2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23.04.2002, n.73, attribuendo nuovi poteri agli ispettori di vigilanza dell’Istituto.

Premessa

L’art. 4 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ha modificato il quadro normativo che regolava le misure per il contrasto del lavoro sommerso.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato con la circolare n. 38 del 12 novembre 2010, che si allega, le prime istruzioni operative in materia di “collegato lavoro”.

Nel rinviare, per quanto concerne gli aspetti operativi che interessano direttamente l’attività ispettiva, ai contenuti della predetta circolare ministeriale , si provvede a fornire le prime indicazioni in merito alla nuova disciplina delle sanzioni civili e alle nuove competenze attribuite agli ispettori degli Enti previdenziali.

1. Sanzioni civili in caso di impiego di lavoratori in nero. Nuova disciplina.

1.1. Campo di applicazione

L’art. 4, comma 1, lett. a), della legge n.183/2010, che ha sostituito il comma 3 del D.L. 22.02.2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23.04.2002, n.73, ha modificato la misura delle sanzioni civili in caso di impiego di lavoratori in nero.

Come specificato dal Ministero del Lavoro, nella già citata circolare n. 38 del 2010, la nuova modalità di calcolo delle sanzioni civili trova applicazione per gli accertamenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del c.d. “Collegato Lavoro” (24 novembre 2010), ancorché le stesse si riferiscano a periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente alla riformulazione della norma in parola.

Ferma restando la disciplina dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la norma modifica la previsione dell’articolo 36 bis, comma 7, della legge 4 agosto 2006, n. 248, che aveva stabilito l’applicazione della sanzione civile minima di 3.000 euro per ciascun “lavoratore in nero”.

A differenza del regime previgente (cfr. circolare n. 111 del 2006) la nuova misura delle sanzioni civili non si applica ai rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato, quali rapporti di lavoro autonomi e parasubordinati. Restano, comunque, esclusi anche i rapporti di lavoro domestico.

Come chiarito, inoltre, nella circolare del Ministero del Lavoro la nuova misura delle sanzioni civili in materia di lavoro nero trovano applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro dichiari di aver attivato una prestazione di lavoro autonomo in assenza di documentazione atta a consentire di verificare la pretesa autonomia del rapporto.

Analogamente la nuova misura delle sanzioni trova applicazione nell’ipotesi di prestazione di lavoro occasionale accessorio in assenza delle previste comunicazioni all’INPS ed all’INAIL.

1.2. Sanzioni civili. Nuova misura.

L’ultimo periodo dell’articolo 4, comma 1, lett. a) della legge n. 183 del 2010, prevede che l’importo delle sanzioni civili in caso di evasione contributiva riferita all’utilizzo di lavoratori irregolari è incremento del 50 per cento.

Pertanto, le sanzioni civili, in caso di lavoro irregolare, continueranno ad essere calcolate nella misura del trenta per cento in ragione d’anno della contribuzione evasa fino ad un massimo del sessanta per cento, come previsto dall’art.116 comma 8 lettera b) della legge 23.12.2000 n.388.

L’importo così determinato dovrà essere maggiorato del cinquanta per cento.

Rimane fermo che al raggiungimento del tetto del sessanta per cento, a sua volta maggiorato del cinquanta per cento, sul debito contributivo sono dovuti interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all’articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

La predetta maggiorazione delle sanzioni civili non si applica nel caso in cui il datore di lavoro occulti le retribuzioni erogate. In tale ipotesi, la misura delle sanzioni civili è quella stabilita testualmente dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388 del 2000 (30% in ragione d’anno con un massimo del 60 per cento dell’ammontare dei contributi evasi).

Si precisa altresì che la maggiorazione in esame dovrà essere applicata esclusivamente per i contributi per i quali, al momento dell’accesso ispettivo, siano già scaduti i previsti termini di versamento.

Nuove competenze attribuite agli ispettori degli Enti previdenziali

Fra le novità introdotte dal c.d. “collegato lavoro” quelle di maggiore rilievo, per le ricadute sull’attività di vigilanza, è contenuto nell’art. 4, comma 1, lett. c), della legge n.183/2010 che ha esteso anche agli ispettori dell’INPS il potere di contestazione e notificazione, ai sensi dell’art. 14 L. 689/1981, della “maxisanzione” prevista dall’art. 3 D.L. 22.02.2002 n. 12, convertito con modificazioni ed integrazioni in Legge 23.04.1972 n. 73, nei casi di impiego di lavoratori in “nero”.

La competenza ad irrogare la cosiddetta “maxisanzione” decorre dalla data di entrata in vigore della legge 183/2010 (24 novembre 2010) ed è riferita anche agli illeciti commessi prima del 24 novembre 2010 purché proseguiti oltre tale data.

Per gli aspetti che regolano i contenuti della norma con riferimento alla sua modalità di applicazione da parte degli ispettori, si rinvia alla già citata circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 38 del 12 novembre 2010 che nella sua disciplina si intende interamente richiamata.

Circolare n. 157 del 07-12-2010