bannerinailL’Inail ha pubblicato la circolare n. 45 del 30 novembre 2016, con la quale fornisce chiarimenti in merito alle misure del servizio di accesso al “ Cruscotto infortuni ” per la verifica dei dati. Per offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza nonché ai datori di lavoro e loro intermediari uno strumento, accessibile con specifiche credenziali e alternativo dell’abolito Registro infortuni cartaceo, l’Inail ha realizzato un nuovo applicativo informatico denominato “Cruscotto infortuni” (vedasi circolari Inail n. 92 del 23 dicembre 2015 e n. 31 del 2 settembre 2016).

Nel “Cruscotto infortuni” è possibile consultare, tramite i servizi online del portale istituzionale Inail, gli stessi dati presenti nell’abolito Registro infortuni, relativi agli infortuni occorsi, a partire dal 23 dicembre 2015, ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso, ai sensi del richiamato art. 53 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni.

Inoltre l’Inail precisa che gli RLS non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta dell’applicativo informatico denominato “Cruscotto Infortuni”, creato dall’Istituto per finalità gestionali e rivolto essenzialmente agli organi preposti all’attività di vigilanza, come espressamente precisato con la soprarichiamata circolare 92/2015. Ciò non toglie il diritto degli RLS di ricevere per il tramite dei datori di lavoro le informazioni e i dati sugli infortuni e le malattie professionali.

In tal senso grava sui datori di lavoro l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli RLS, ad esempio, mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come peraltro già avveniva con l’abrogato Registro cartaceo.Si evidenzia, tuttavia, che nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera.

Resta inteso, infine, che gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili nell’abolito Registro infortuni cartaceo il cui obbligo di conservazione permane a carico degli stessi datori di lavoro per i successivi 4 anni.

 

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