All’indomani della Circolare n. 92 dell’8 luglio scorso, l’INPS, con il Messaggio n. 14605 del 13 luglio 2011 fornisce ulteriori precisazioni circa la gestione dell’obbligazione contributiva in caso di mancata fruizione o monetizzazione di permessi ROL ed “ex festività”.

In particolare, in merito alla contribuzione già scaduta, l’Istituto precisa che “la stessa potrà essere versata dai datori di lavoro – senza oneri accessori – con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio”, ovvero entro il 17 ottobre 2011.