L’Inps, con la circolare n. 21 del 31 gennaio 2017, comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2017 sono complessivamente fissate come segue:

Liberi Professionisti

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

25,72%(25,00 IVS +

0,72

aliquota

aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

Collaboratori e figure assimilate

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

32,72%(32,00 IVS +

0,72

aliquota

aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24 %

In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rimanda alla circolare n. 7/2007.

Ripartizione dell’onere contributivo

Aziende committenti

Come è noto, la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria – si ricorda quanto illustrato nella circolare n. 23 del 8 febbraio 2013 e messaggio n. 8460/2013.

Liberi professionisti

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo2016, primo e secondo acconto 2017).

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2017

L’art. 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori – di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente- è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2016 (24 per cento per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e 31,72 per cento per coloro che sono privi da altra previdenza obbligatoria).

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