L’Inps, con la circolare n. 12 del 23 gennaio 2015, comunica le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2015 per i lavoratori domestici.

Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.
L’ISTAT ha comunicato, nella misura dello 0,2 %, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2013-dicembre 2013 ed il periodo gennaio 2014-dicembre 2014.

Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2015 per i lavoratori domestici.

Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, avente decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1/01/2006 – come indicato nella circolare n. 19 dell’8/02/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

 

 

TAB1

Coefficienti  di  ripartizione

Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015

senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell’art. 2 della Legge n. 92/2012

TAB1