L’INPS, con il Messaggio n. 10500 dell’11 maggio 2011, facendo seguito al Messaggio n. 12082 del 4 maggio 2010, fornisce indicazioni circa le modalità di rimborso dei buoni lavoro acquistati tramite la procedura telematica ma non utilizzati dai committenti, ovvero per i buoni cartacei che sono stati pagati ma non ritirati.

Nel particolare, l’Istituto stabilisce che:

  • nel caso di acquisto dei buoni tramite la procedura telematica, il rimborso può riguardare totalmente o parzialmente l’importo versato, a condizione che il committente abbia presentato apposita domanda tramite il modulo SC52, e che non abbia proceduto all’operazione di consuntivazione delle prestazioni di lavoro accessorio per l’intero importo versato;
  • nel caso di pagamento di buoni cartacei mai ritirati dal committente, il citato messaggio rinvia alle disposizioni già fornite in precedenza dall’INPS (Messaggio n. 12082 del 4 maggio 2010): il committente deve presentare domanda di rimborso (tramite il modulo SC52) recandosi presso una sede INPS.

Le competenti sedi INPS, dopo aver eseguito le verifiche e gli accertamenti del caso, provvederanno al pagamento tramite bonifico domiciliato o accredito sul C/C del committente, trattenendo la quota del 5% del valore nominale dei buoni a titolo di gestione del servizio.

Fonte: Seac.it