L’annuncio è stato reso con il messaggio n. 2057/2012, che illustra alcune delle situazioni critiche di liquidazione diretta del TFR ai lavoratori da parte del fondo di tesoreria, il fondo presso cui affluisce il TFR dei dipendenti da aziende con almeno 49 addetti. L’INPS, nell’illustrare le situazioni che verranno assoggettate a controlli, evidenzia che la prassi che si intende contrastare consiste nel portare a conguaglio del versamenti contributivi somme a titolo di liquidazioni/anticipazioni di TFR che di fatto sono di pertinenza del fondo di tesoreria, senza averle in alcun modo versate ai lavoratori. L’INPS ha fornito alcune disposizioni volte a contrastare pratiche scorrette nell’utilizzo delle somme di TFR a compensazione dei contributi mensili a carico del datore di lavoro. Secondo quanto illustrato dall’INPS, l’istituto non provvederà a versare le somme richieste a titolo di TFR o sua anticipazione qualora risulti che il datore di lavoro abbia già portato a compensazione le corrispondenti somme senza mai versarle al lavoratore. Al fine di contrastare tale fenomeno l’INPS evidenzia in particolare, le ipotesi che si possono verificare concretamente, ovvero: omissione totale o parziale del versamento mensile dei contributi in presenza di denuncia Uniemens; omissione totale o parziale del versamento mensile dei contributi in assenza di denuncia Uniemens. L’INPS ha poi analizzato due casi particolari, ovvero: la richiesta di pagamento di quote di TFR a carico del Fondo di Tesoreria già conguagliate per le quali il lavoratore ha ottenuto l’ammissione allo stato passivo; la richiesta di pagamento della quota di TFR a carico del Fondo di Tesoreria già conguagliata ma per la quale il lavoratore non risulta ammesso al passivo fallimentare.

(Messaggio INPS 03/02/2012, n. 2057)