Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato 20/02/2013

Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 43, del 20 febbraio 2013, il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia rende noti, per l’anno 2013, i valori:

– dell’assegno mensile per il nucleo familiare che, se spettante nella misura intera, è pari a euro 139,49; l’indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, è pari a euro 25.108,71;

– dell’assegno mensile di maternità, il cui importo è euro 334,53. L’indicatore della situazione economica per nuclei familiari composti da tre componenti è pari a euro 34,873,24.

Tali importi sono stati calcolati sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari al 3 per cento.

Assegno nucleo familiare

Innanzitutto ricordiamo che l’assegno familiare è quello spettante ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, ai piccoli coltivatori diretti, ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri). E’ un assegno Inps che spetta per ogni familiare a carico vivente.

Familiari a carico: chi sono

Si considera vivente a carico il familiare che abbia redditi personali non superiori ad un determinato importo mensile stabilito dalla legge e rivalutato annualmente. I redditi dei familiari a carico sono quelli assoggettabili all’IRPEF, escludendovi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. In particolare si considerano familiari a carico per cui spetta l’assegno Inps in oggetto:

  • il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i figli o equiparati anche se non conviventi:
    – di età inferiore a 18 anni;
    – apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);
    – universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
    – inabili al lavoro (senza limiti di età);
    – gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.
    – i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.