L’INAIL, con nota del 15/11/2010, precisa che la comunicazione che il committente deve effettuare prima dell’inizio della prestazione può ricomprendere l’intero arco temporale nel quale s’intende fare ricorso al lavoro accessorio del prestatore considerato, senza limitazioni a 30 giorni.

L’INAIL viene incontro alle osservazioni fatte pervenire in merito da molti rappresentanti del mondo produttivo e elimina il limite temporale dei trenta giorni previsto dalla:

  • nota n 7969 del 4.11.2010 (cfr. ) che prevede l’obbligo per i committenti di lavoro occasionale accessorio di indicare nella comunicazione preventiva prestazioni di durata non maggiore di trenta giorni di calendario (date presunte di inizio e fine prestazione)
  • nonché nota prot. n. 8181 del 10/11/2010 (cfr. ), ove si precisa che “il periodo della prestazione per il quale viene effettuata la comunicazione preventiva non può essere superiore a trenta giorni. In tutti i casi in cui il periodo supera i trenta giorni, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione preventiva allo scadere dei trenta,”.

L’INAIL ribadisce l’obbligo di comunicare le eventuali variazioni sopravvenute relativamente al periodo di lavoro effettivo, qualora lo stesso venga a cessare anticipatamente rispetto alla data originariamente indicata oppure abbia inizio in data successiva a quanto inizialmente comunicato.