Le parti sociali hanno sottoscritto presso il ministero del lavoro i nuovi minimi retributivi per i lavoratori domestici a valere per l’ anno 2017. Le retribuzioni minime stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro sono, infatti, aggiornate annualmente in funzione dell’aumento del costo della vita, nella misura dell’80% dell’ indice Istat.

Retribuzioni Lavoratori Domestici
ANNO 2017

LAVORATORI CONVIVENTI

Tabella A – (valori mensili)

Livello A

Livello AS

Livello B

Livello BS

Livello C

Livello CS

Livello D

Livello DS

€ 625,15

€ 738,82

€ 795,65

€ 852,48

€ 909,33

€ 966,15

€ 1.136,64

€ 1.193,47

+ indennità 168,07

+ indennità 168,07

LAVORATORI DI CUI ART. 15 – 2° CO.

Tabella B – (valori mensili)

Livello B

Livello BS

Livello C

€ 568,32

€ 596,74

€ 659,24

LAVORATORI NON CONVIVENTI

Tabella C – (valori orari)

Livello A

Livello AS

Livello B

Livello BS

Livello C

Livello CS

Livello D

Livello DS

€ 4,54

€ 5,36

€ 5,68

€ 6,02

€ 6,36

€ 6,70

€ 7,73

€ 8,07

ASSISTENZA NOTTURNA

Tabella D – (valori mensili)

Livello BS

Livello CS

Livello DS

Autosufficienti

€ 980,35

Non Autosufficienti

€ 1.111,07

€ 1.372,52

PRESENZA NOTTURNA

Tabella E – (valori mensili)

Livello unico € 656,41

INDENNITA’

Tabella F – (valori giornalieri)

Pranzo e/o colazione

€ 1,91

Cena

€ 1,91

Alloggio

€ 1,66

Totale

€ 5,48

ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari

Tabella G (valori orari)

Livello A

Livello AS

Livello B

Livello BS

Livello C

Livello CS

Livello D

Livello DS

€ 7,21

€ 8,69

NOTE:

1) I lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente CCNL saranno inquadrati nella nuova classificazione sulla base delle mansioni svolte. Tali nuovi inquadramenti dovranno in ogni caso salvaguardare i livelli economici conseguiti in base al precedente inquadramento, compresi i futuri aumenti afferenti tale inquadramento, ivi compresi gli aumenti periodici.

2) Eventuali eccedenze corrisposte, comunque denominate (assegni ad personam, superminimi, etc.) saranno riassorbite, fino a concorrenza nei nuovi minimi tabellari. Qualora la retribuzione globale di fatto dei lavoratori conviventi in atto al 28 febbraio 2007 sia inferiore ai minimi tabellari determinati dal presente CCNL, differenza sarà dovuta: quanto al 50%, dal 1 marzo 2007, quanto al restante 50%, dal 1 gennaio 2008.

3) Le Parti si danno atto che la nuova classificazione dei lavoratori è complessivamente più favorevole agli stessi della precedente.