Il provvedimento contiene numerosi interventi finalizzati a raggiungere due fondamentali obiettivi: la tutela del lavoro e l’adozione di misure di sostegno all’economia

Comincia a palazzo Madama il vaglio parlamentare al disegno di legge di stabilità 2014, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 15 ottobre.
Diverse le misure in materia fiscale, quali, a mero titolo di esempio, la riduzione del cuneo fiscale, attuata mediante la riduzione dell’Irpef per i lavoratori e la detrazione dell’Irap con specifico riferimento ai nuovi assunti (in funzione, quindi, anche dell’incentivo al lavoro), il potenziamento dell’Ace, la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, lo stop all’aumento dell’Iva per le cooperative sociali, la proroga dell’ecobonus, delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e del “bonus arredi”.
Un capitolo importante, che esula dall’ambito dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, è il capo dedicato alla fiscalità immobiliare che, nell’ottica di adeguare il sistema alle recenti e travagliate vicende dell’Imu, ha apportato alcuni correttivi alla stessa disciplina dell’imposta municipale (con riferimento, ad esempio, agli immobili strumentali) e introdotto la nuova tassa su rifiuti e servizi (service tax) che si chiamerà Trise, sostituendo Tares e Tarsu per la parte relativa ai rifiuti (Tari), di competenza della fiscalità degli enti locali.

Un primo commento alle principali novità di interesse fiscale in relazione ai tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate.

Incremento delle detrazioni per lavoro dipendente (articolo 6, comma 1)
Il disegno di legge varato dal Governo interviene sulle detrazioni per lavoro dipendente (articolo 13 del Tuir), prevedendo l’aumento di quelle spettanti per redditi complessivi superiori a 8mila euro e fino a 55mila euro. In particolare, vengono incrementati gli importi spettanti quando nel reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e/o taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente esplicitamente richiamati dalla norma.
Contemporaneamente, è abrogato il comma che assegna detrazioni aggiuntive per i redditi complessivi compresi tra 23mila e 28mila euro: l’incremento generalizzato dell’importo della detrazione spettante a chi si colloca nella fascia reddituale tra 15mila e 55mila euro non giustifica la permanenza di quella disposizione.

Deduzione forfettaria Irap per nuove assunzioni (articolo 6, comma 3) 
La norma contenuta nel Ddl sostituisce il comma 4-quater dell’articolo 11 del decreto Irap (Dlgs 446/1997), introducendo a regime – a partire dal prossimo anno d’imposta – un incentivo alle assunzioni a tempo indeterminato: i contribuenti che incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati con medesimo contratto nel periodo d’imposta precedente, potranno dedurre dalla base imponibile Irap un importo annuale non superiore a 15mila euro per ciascun nuovo dipendente assunto, per tre periodi d’imposta, quello in cui è avvenuta l’assunzione e i due successivi.
Sotto il profilo soggettivo, la misura opera unicamente nei confronti dei soggetti privati; restano esclusi dagli effetti della norma le Amministrazioni e gli enti pubblici, indipendentemente se l’attività svolta sia di natura istituzionale o commerciale.
Per disincentivare il perseguimento di finalità elusive, le diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 cc, ovvero facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (“diminuzioni occupazionali infra-gruppo), sterilizzano l’incremento della base occupazionale.

Relativamente agli enti privati (articolo 73, comma 1, lettera c, del Tuir) e alle società ed enti non residenti (successiva lettera d), assumono rilevanza, sia per l’attribuzione della deduzione sia per il calcolo della base occupazionale, solo i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato impiegati nell’attività commerciale e quelli destinati a strutture ubicate nel territorio dello Stato.
Con particolare riferimento agli enti privati, si considera, ai fini dell’individuazione della base occupazionale e della quantificazione del costo deducibile, il solo personale riferibile all’attività commerciale. Nel caso in cui i lavoratori siano impiegati in modo promiscuo, sia nell’attività istituzionale sia in quella commerciale eventualmente esercitata, i costi afferenti alle nuove assunzioni risulteranno deducibili dalla base imponibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi indicati nelle disposizioni dell’articolo 5 e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Con finalità anti-elusiva, viene previsto, per le imprese che si costituiscono ex novo al solo scopo di sostituirsi, totalmente o in parte, a imprese preesistenti per beneficiare della deduzione, che l’integrale deducibilità del costo per il personale dipendente spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti eccedenti quelli impiegati presso l’impresa sostituita. In senso analogo, la norma dispone anche con riferimento a imprese che subentrano ad altre nella gestione di servizi pubblici.

L’importo delle deduzioni non può eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

L’incentivo in esame era stato già varato con la Finanziaria 2005, che prevedeva un importo deducibile superiore (era pari a 20mila euro), ma aveva carattere temporaneo, in quanto previsto per soli tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004. Viene ora riproposto senza limiti temporali, diventando, pertanto, strutturale.

Aiuto alla crescita economica (articolo 6, commi 5 e 6)
Il Dl 201/2011, che ha introdotto l’Aiuto alla crescita economica (Ace) per incentivare la capitalizzazione delle imprese, riequilibrando il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio, prevede, nella sua stesura originaria, che dal quarto periodo di imposta di applicazione del beneficio l’aliquota percentuale utile per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio (ovvero l’importo della deduzione riconosciuta) è determinata con decreto ministeriale, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno.
La legge di stabilità posticipa il suddetto termine dal quarto al settimo periodo di imposta di applicazione del beneficio, fissando, in via transitoria, l’aliquota da applicare nel triennio 2014 – 2016 alla variazione in aumento del capitale proprio investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. In particolare, l’aliquota salirà gradualmente dall’attuale 3% al 4% nel 2014, al 4,5% nel 2015 e al 4,75% nel 2016.
I contribuenti che beneficiano della deduzione Ace dovranno però determinare l’acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l’aliquota percentuale utile per il calcolo del rendimento nozionale relativa al periodo d’imposta precedente.

Detrazioni per ristrutturazioni edilizie, riqualificazione energetica e acquisto beni mobili (articolo 6, comma 7)
Il disegno di legge interviene, tra l’altro, sulle norme che disciplinano le detrazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sugli interventi per il risparmio energetico nonché sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, prorogando gli sconti fiscali al fine, da un lato, di creare nuove occasioni di lavoro per le imprese, facendo emergere il “sommerso”, e dall’altro rendendo conveniente per il proprietario effettuare quel tipo di interventi.
Nel dettaglio:

  • sugli interventi per il risparmio energetico, spetta la detrazione del 65% per tutto il 2014 e del 50% per le spese sostenute nel 2015, con tetti diversi a seconda dei lavori eseguiti. Il beneficio si applica anche alle spese sostenute su interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali (o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio) nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015, e del 50% per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016
  • sugli interventi di recupero edilizio, spetta una detrazione del 50% per le spese, fino all’importo massimo di 96mila euro, sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 e del 40% per quelle del 2015. Per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, il bonus è prorogato al 65% fino al 31 dicembre 2014 e al 50% per le spese sostenute nel 2015
  • ai contribuenti che beneficiano del bonus ristrutturazioni “maggiorato”, spetta anche la detrazione per l’eventuale acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. L’agevolazione è pari al 50% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro.
Caterina Di Turi e Veronica Riccio su Fiscooggi.it