Sul Supplemento Ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012, è stato pubblicato il Comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente l’aggiornamento delle tabelle dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI per il periodo d’imposta 2013.
Tali tabelle devono essere utilizzate per determinare il fringe benefit  da assoggettare a contributi e imposte  derivante dall’uso promiscuo (sia per lavoro che per fini personali) dell’auto aziendale da parte di dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi (ivi inclusi gli amministratori) e collaboratori a progetto.

DETERMINAZIONE DEL FRINGE BENEFIT

L’uso per fini privati dell’auto aziendale comporta, per il lavoratore o il collaboratore, un beneficio in natura che  concorre alla formazione del suo reddito imponibile.
Tale beneficio, quantificato ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente:  nella misura pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di
15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, desumibile dalle tabelle ACI,  al netto di quanto trattenuto al dipendente o da questi corrisposto nello stesso periodo d’imposta in cambio della possibilità di utilizzare anche a fini personali il mezzo.

In formula:
costo chilometrico ACI x 15.000 chilometri x 30%
Qualora il modello di veicolo dato in uso promiscuo non sia ricompreso nell’elenco ACI, è necessario utilizzare il valore stabilito per il veicolo le cui caratteristiche sono più simili a quello utilizzato.

L’importo imponibile deve essere rapportato al periodo dell’anno durante il quale al dipendente viene concesso l’uso promiscuo del veicolo, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato (indipendentemente dal suo effettivo utilizzo).
Eventuale riaddebito a carico del lavoratore o collaboratore Quanto eventualmente trattenuto al dipendente o collaboratore nonché quanto corrisposto dallo stesso a fronte dell’utilizzo del veicolo aziendale per fini personali, deve essere computato al lordo dell’IVA, a storno del beneficio in natura da imputare.
Ciò significa che il fringe benefit concorre alla determinazione del reddito imponibile per l’importo forfettario determinato ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), TUIR, al netto di quanto riaddebitato al lavoratore o al collaboratore.
Pertanto, nella suddetta ipotesi, la formula sopra indicata per la determinazione del fringe benefit in capo al contribuente viene così integrata:

(costo chilometrico ACI x 15.000 chilometri x 30%)  – (meno) riaddebito dei costi (al lordo dell’IVA)

Evidentemente, qualora l’ammontare pagato dal dipendente o dal collaboratore nel corso del periodo d’imposta sia pari o superiore al benefit, quest’ultimo risulta pari a zero con la conseguenza che l’assegnazione ad uso promiscuo del veicolo non determina alcuna imponibilità né fiscale né previdenziale.

Servizi aggiuntivi e collaterali

Nel caso in cui il datore di lavoro intenda fornire al dipendente servizi aggiuntivi e collaterali all’utilizzo del veicolo (ad esempio il garage, ecc.), gli stessi dovranno essere resi imponibili.

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