La lettera di dimissioni è la comunicazione scritta inviata dal lavoratore al datore di lavoro per comunicare il recesso dal rapporto di lavoro. In base all’articolo 2118 del codice civile Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso (all’altra parte) nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso”. La lettera di dimissioni è la controparte della lettera di licenziamento. Nel presentare le dimissioni il lavoratore deve rispettare anche il preavviso dimissioni come indicato dalla legge o dal contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del settore in cui opera. La lettera di dimissioni deve contenere tutte le principali informazioni relative al datore di lavoro:

  • nome lavoratore
  • nome società/datore di lavoro
  • comunicazione esplicita di recesso del rapporto di lavoro
  • luogo e data

La lettera di dimissioni deve essere consegnata al datore di lavoro e, infine, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro in duplice copia, una per il lavoratore e l’altra per il datore di lavoro. La data di spedizione della comunicazione non fa titolo. La comunicazione produce gli effetti a partire dal momento in cui il datore di lavoro è messo a conoscenza della volontà di recesso del lavoratore dimissionario. Il lavoratore ha l’obbligo di rispettare la durata del preavviso dimissioni prevista per la sua qualifica, l’anzianità di servizio e il settore economico di appartenenza. Il lavoratore e il datore di lavoro possono comunque accordarsi per una durata inferiore di preavviso, purché sia a vantaggio del lavoratore. In alcuni casi particolari, ad esempio se la lavoratrice è in stato di gravidanza, è anche necessaria una convalida delle dimissioni da parte dei servizi ispettivi del lavoro.