Siglato il 15/4/2015 tra Unionmeccanica Confapi e Fiom-Cgil, l’accordo per la fruizione del congedo parentale su base oraria per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese associate ad UNIONMECCANICA.

Il contratto Unionmeccanica è il primo accordo nazionale che recepisce la nuova normativa sul congedo parentale adeguata alla Direttiva Europea del 2010, migliorando le condizioni delle madri lavoratrici e dei padri lavoratori e rendendo realmente fruibili le disposizioni legislative e contrattuali.
Il congedo parentale, pertanto, potrà essere fruito in maniera frazionata ad ore individuando una soglia minima di due ore, riproporzionata per i rapporti di lavoro part-time, e la fruizione oraria non potrà essere programmata per un periodo inferiore, nel mese di utilizzo, ad una giornata lavorativa.
Per poter esercitare tale diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva e indicando:
a) la durata del periodo richiesto;
b) il numero di giornate equivalenti alle ore complessivamente richieste nel periodo;
c) il calendario del frazionamento a ore richiesto nel periodo.
Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro e a presentare richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio della fruizione ad ore del congedo parentale;

Inoltre sono stati definiti:
– i criteri di calcolo per la determinazione della retribuzione oraria, stante la frazionabilità massima stabilita in gruppi di due ore e la programmazione di una fruizione minima di otto ore al mese, i criteri restano i medesimi applicati ad oggi nel calcolo dell’indennità dovuta su giornata piena di 8 ore che rappresenta l’ordinaria prestazione lavorativa (lavoro di otto ore giornaliere per cinque giorni la settimana);
– il monte orario complessivo che rientra nella disponibilità della madre lavoratrice e del padre lavoratore che, relativo a sei mesi di congedo, verrà effettuato come segue: giorni medi annui 365,25 : 7 giorni in una settimana = 52,18 settimane medie annue x 40 ore settimanali = 2.087,20 ore annue : 12 mesi = 173,93 ore medie mensili x 6 mesi = 1.044 ore totali di congedo parentale.
Qualora, per ragioni non prevedibili e indipendenti dalla volontà della madre lavoratrice e/o del padre lavoratore e dell’azienda (a titolo esemplificativo e non esaustivo: malattia della lavoratrice e/o del lavoratore, malattia del bambino e di conseguenza una diversa programmazione delle modalità di utilizzo dei congedi parentali, ricorso agli ammortizzatori sociali, ect. ), l’utilizzo delle ore programmate, e comunicate all’Inps, subisca modifiche tali che non permettono, nel mese di utilizzo, l’intero conguaglio delle ore in giornate equivalenti:
a) le ore residue saranno anticipate nel mese di utilizzo alla lavoratrice e/o al lavoratore e conguagliate dall’azienda all’INPS nel mese successivo al mese di fruizione
b) in caso di risoluzione del rapporto di lavoro le ore residue non conguagliabili all’INPS, perché frazioni di giornata equivalente, saranno coperte con l’utilizzo delle ore residue di ferie o Par.

Fonte:www.tcnotiziario.it/