Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. n. 3845 del 22 luglio 2015, integra la nota prot. n. 2788 del 27 maggio 2015 al fine di rendere pienamente operativa la comunicazione telematica dell’offerta di conciliazione, prevista dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 23/2015 in caso di licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a Tutele Crescenti.

La comunicazione è dovuta:

  1.  solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore;
  2.  anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
  3.  non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova.

Inoltre, si precisa che – in modo del tutto analogo a quanto avviene per le altre comunicazioni inerenti il
rapporto di lavoro – i datori di lavoro possono effettuare tale comunicazione direttamente o per il tramite
dei soggetti abilitati così individuati dalla normativa vigente:

  • i consulenti del lavoro, abilitati, ai sensi degli articoli 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, della
    Legge 11 gennaio 1979, n. 12, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli
    adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente.
    Prerequisito è l’iscrizione all’albo a norma dell’art. 9 della legge citata;
  • gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, sempre
    secondo quanto previsto dalle norme citate alla lettera precedente. Per essi costituisce
    prerequisito l’iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla direzione del lavoro della
    provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro;
  • i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle
    piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l’esecuzione secondo quanto
    previsto dal citato articolo 1, comma 4 della legge n. 12/1979 e successive modificazioni. Tali
    servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle
    predette associazioni;
  • le associazioni di categoria delle imprese agricole, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9-bis,
    comma 6 della Legge 28 novembre 1996, n. 608;
  • le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 6,
    comma 1 del Decreto Legislativo 11 dicembre 2002, n. 297;
  • le agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), Decreto Legislativo 10
    settembre 2003 n. 276, per l’invio del prospetto riguardante i propri dipendenti;
  • i consorzi e gruppi di imprese, di cui all’art. 31 Dlgs. 276/2003, per conto di tutte le imprese del
    gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari.