Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2015, il Decreto 8 aprile 2015 con la Determinazione, per l’anno 2015, della misura massima percentuale della  retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi 67  e  68,  della  legge  n.247/2007.

Sulla retribuzione imponibile è concesso, con effetto dal 1° gennaio 2015, ai  datori  di  lavoro,
uno sgravio contributivo  sulla  quota  costituita  dalle  erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 1,60% della  retribuzione contrattuale  percepita.

Ai fini della fruizione dello sgravio  contributivo i contratti collettivi aziendali o territoriali,  ovvero  di secondo livello, devono:

  1.  essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia gia’ avvenuto, a  cura  dei  medesimi  datori  di lavoro o dalle associazioni a cui  aderiscono,  presso  la  Direzione Territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla data di  entrata  del decreto;
  2. prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità,  redditività,  innovazione  ed  efficienza  organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento  economico  o agli utili della impresa o a ogni altro elemento  rilevante  ai  fini del miglioramento della competitivita’ aziendale.

Nel  caso  di  contratti  territoriali,  qualora  non risulti possibile la rilevazione di  indicatori  a  livello  aziendale,  sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti  delle  imprese del settore sul territorio.

Lo sgravio contributivo non è concesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a  quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  1989,  n. 389.

La concessione dello sgravio contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di  cui  all’art.  1,  comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I datori di lavoro che  hanno  indebitamente  beneficiato  dello sgravio contributivo, sono tenuti al versamento  dei contributi dovuti nonche’ al pagamento delle sanzioni civili previste dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  in  materia.

Sono escluse dall’applicazione dello sgravio le pubbliche amministrazioni.

Per le imprese di somministrazione di lavoro si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio, alla contrattazione di secondo livello  sottoscritta  dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.