giudiciSoltanto con l’integrale, e dunque necessariamente esatta, esecuzione di tutti i pagamenti relativi a imposta, interessi e sanzioni può ritenersi perfezionato il ravvedimento operoso e, conseguentemente sanata la violazione (Corte di Cassazione – Sentenza n. 19017/2015).

Pertanto, deve ritenersi inammissibile il ravvedimento operoso parziale, ossia il pagamento di una parte del debito tributario, versando gli interessi e le sanzioni nella misura prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
Così la Corte di Cassazione ha riformato la decisione della Commissione tributaria regionale di Milano che aveva accolto il ricorso del contribuente, in relazione alla cartella di pagamento per omesso – tardivo versamento di tributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi, conseguente al controllo automatizzato ex articolo 36-ter del DPR n. 600/1973, ritenendo valido il ravvedimento operoso parziale eseguito dallo stesso contribuente.
Secondo il giudice d’appello, ai fini della determinazione della sanzione e degli interessi dovuti per tardivo versamento, doveva essere esclusa dalla base di calcolo, la parte di imposta già versata dal contribuente, contestualmente agli interessi ed alla sanzione in misura ridotta, in base all’istituto del ravvedimento operoso. Per effetto del ravvedimento operoso, dunque, la violazione doveva ritenersi limitata alla differenza tra l’imposta totale e quella versata, con la conseguenza che le sanzioni e gli interessi dovessero essere calcolati soltanto su detta differenza.
La Corte di Cassazione ha precisato, invece, che la disciplina regolatrice dell’istituto del ravvedimento operoso pone come condizioni di operatività del ravvedimento stesso il versamento integrale tanto del tributo, quanto delle sanzioni (nella prevista misura ridotta) e degli interessi legali.
Si tratta, sottolineano i giudici di legittimità, di condizioni di perfezionamento dell’istituto di ravvedimento, atteso il tenore letterale della norma che prevede un obbligo, a proposito del versamento integrale della sanzione ivi prevista contestualmente alla regolarizzazione dell’obbligo tributario, e al versamento degli interessi di mora.
Il comma 2, dell’articolo 13, del Decreto legislativo n. 472 del 1997, infatti, stabilisce che: “il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.
Diversamente, l’accoglimento della tesi che riconosce efficacia al ravvedimento operoso parziale, si risolverebbe nell’attribuzione di rilevanza ad un pagamento purchessia, ancorché incompleto, della pur ridotta sanzione di legge, in contrasto con la previsione specifica, a tenore della quale il ravvedimento in ogni caso “si perfeziona” con l’esecuzione di tutti pagamenti previsti, salvo il differimento di sessanta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall’amministrazione finanziaria.
In conclusione, deve ritenersi che solo l’integrale ed esatto pagamento del tributo, della sanzione e dei relativi interessi consente di beneficiare degli effetti del ravvedimento operoso.

Fonte: Teleconsult