Il D.L. 13 agosto 2011 ha subìto numerose modifiche ad opera del Parlamento in sede di conversione in Legge n. 148 del 14 settembre 2011: queste le principali novità.

·         PUBBLICO IMPIEGO

Nelle amministrazioni pubbliche nelle quali non vengano rispettati gli obiettivi di riduzione della spesa previsti dalla legge in commento viene eliminata la norma che prevedeva la possibilità di differire il pagamento della tredicesima mensilità: in sostituzione di tale sanzione è previsto che siano i dirigenti pubblici responsabili ad essere soggetti a specifiche sanzioni pecuniarie. Non viene eliminata invece la possibilità di differire la liquidazione del TFR a determinate condizioni.

·         FESTIVITA’ CIVILI SPOSTATE ALLA DOMENICA

A decorrere dall’anno prossimo verranno spostate al venerdì precedente o al lunedì successivo, ovvero alla domenica tutte le festività  introdotte con legge dello Stato non conseguenti ad accordi con la Santa Sede, le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, con l’esclusione delle festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno che rimangono ferme secondo il calendario comune  senza quindi essere spostate. La cadenza delle festività sarà stabilita ogni anno, relativa all’anno successivo, entro il 30 novembre con decreto del Consiglio dei Ministri.

·         DEROGA AI CONTRATTO NAZIONALI

L’art. 8 della Manovra, rispetto alla precedente versione si evidenziano quattro novità:

1.       Con un ordine del giorno approvato il  14 settembre dalla Camera dei Deputati, vi è l’assunzione dell’impegno a valutare una revisione dell’articolo in questione;

2.       Specificazione che, fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, gli accordi aziendali  possono operare anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie specificate al comma 2 e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali; per poter derogare tali accordi aziendali dovranno necessariamente finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti ed all’avvio di nuove attività;

3.       Ampliamento delle materie che non possono essere oggetto di deroga da parte dei contratti di prossimità in materia di licenziamento, e quindi nei casi di licenziamento discriminatorio, della lavoratrice in concomitanza con il matrimonio e dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino e il licenziamento in caso di adozioni o di affidamento;

 

·         TIROCINI DI ORIENTAMENTO (STAGE)

In tema di tirocini formativi sono stati confermati i requisiti della durata e dei soggetti che possono promuovere tali tirocini, con la precisazione che restano esclusi dall’ambito di applicazione della nuova disciplina i tirocini cd. “curriculari”, i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro e quelli promossi nei confronti di categorie svantaggiate.