ASPI: la prestazione sociale a favore dei lavoratori che hanno perso il lavoro

Lavoratori interessati –  Possono chiedere e ricevere l’ASPI i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di cooperative (non i lavoratori a progetto per i quali è prevista invece l’una tantum per i parasubordinati).

Indennità sostituite L’ASPI sostituirà a regime le indennità di: • disoccupazione ordinaria non agricola • mobilità • disoccupazione speciale edile

Decorrenza Il trattamento ASPI si applica a tutte le situazioni di disoccupazione createsi dal 1° gennaio 2013.

Requisiti per averne diritto I lavoratori hanno diritto di ricevere l’ASPI se posseggono i seguenti requisiti: • stato di disoccupazione, che è la dichiarazione del lavoratore, da rendere presso il centro per l’impiego competente, di essere privo di lavoro ed immediatamente disponibile allo svolgimento di altra attività lavorativa • involontarietà della disoccupazione, cioè non è possibile accedere all’ASPI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore o di risoluzione consensuale del suo rapporto di lavoro, anche se ci sono delle eccezioni (dimissioni per giusta causa o durante il periodo di maternità e risoluzione consensuale per trasferimento del dipendente ad altra sede di lavoro distante più di km 50 dalla sua residenza o nell’ambito della nuova procedura di conciliazione detta del “rito Fornero”) • versamento di un minimo di contributi nell’ultimo biennio, periodo calcolato andando indietro di 2 anni dal primo giorno di disoccupazione, durante i quali il lavoratore deve avere almeno un anno di contributi contro la disoccupazione (per una retribuzione erogata o dovuta non inferiore ai minimali) e prima dei quali deve risultare anche un solo giorno di contributi per la disoccupazione involontaria

Importo da percepire L’importo mensile dell’ASPI è: • il 75% della “Retribuzione media mensile”, se questa è pari o inferiore a 1.180 per il 2013 (importo rivalutato annualmente sulla base dell’indice Istat) • la somma tra il 75% della “Retribuzione media mensile” fino al predetto importo di 1.180 ed il 25% della differenza, se la Retribuzione media mensile è maggiore di euro 1.180 per il 2013 (importo rivalutato annualmente sulla base dell’indice Istat) Ove per il calcolo sopra indicato è: Retribuzione media mensile = [(Retribuzione da imponibile previdenziale degli ultimi 2 anni / numero totale delle settimane di contribuzione) x 4,33] L’ASPI derivante dal suddetto calcolo è erogata: • al 100% per i primi 6 mesi • all’ 85% dopo i primi 6 mesi e fino ai 12 mesi (quindi con una riduzione del 15%) • al 70% dopo i 12 mesi (quindi con una riduzione del 30%) Nel caso di pagamento dell’ASPI per frazione di mese si riproporziona l’indennità giornaliera dividendola per 30. Esiste un massimale al trattamento mensile che non può in nessun caso essere superato e la cui entità è comunicata annualmente mediante apposita circolare.

Durata La durata della prestazione ASPI varia in base agli anni di cessazione del rapporto di lavoro ed all’età anagrafica del lavoratore interessato: • per le disoccupazioni intervenute nel 2013 la durata è: o 8 mesi se il lavoratore ha meno di 50 anni o 12 mesi se il lavoratore ha 50 anni o più • per le disoccupazioni intervenute nel 2014 la durata è: o 8 mesi se il lavoratore ha meno di 50 anni o 12 mesi se il lavoratore ha 50 anni o più e meno di 55 anni o 14 mesi se il lavoratore ha 55 anni o più, nel limite però delle settimane di contribuzione che gli sono state accreditate dall’Inps negli ultimi 2 anni • per le disoccupazioni intervenute nel 2015 la durata è: o 10 mesi se il lavoratore ha meno di 50 anni o 12 mesi se il lavoratore ha 50 anni o più e meno di 55 anni o 16 mesi se il lavoratore ha 55 anni o più, nel limite però delle settimane di contribuzione accreditate dall’Inps negli ultimi 2 anni • per le disoccupazioni intervenute dal 2016 in poi (a regime) la durata è: o max 12 mesi se il lavoratore ha meno di 55 anni, detratto però il numero di mesi per il quale il lavoratore in passato ha già eventualmente goduto di ASPI o mini-ASPI, considerando un periodo precedente la data di cessazione del rapporto pari al massimo teorico di mesi dell’attuale ASPI o max 18 mesi se il lavoratore ha 55 anni o più, nel limite però delle settimane di contribuzione accreditate dall’Inps negli ultimi 2 anni e detratto il numero di mesi per il quale il lavoratore in passato ha già eventualmente goduto di ASPI o mini-ASPI, considerando un periodo precedente la data di cessazione del rapporto pari al massimo teorico di mesi dell’attuale ASPI

Modalità per richiederla Il lavoratore deve presentarsi presso le sedi della Cisl, dove troverà personale qualificato che provvederà alla verifica dei requisiti e all’invio della domanda all’Inps in modalità telematica entro 2 mesi dalla data appresso indicata (in base alle diverse situazioni): • 8° giorno successivo la cessazione del rapporto di lavoro • 8° giorno successivo la fine del periodo di maternità • 8° giorno successivo la fine del periodo di mancato preavviso • 38° giorno successivo la cessazione del rapporto di lavoro nell’eventualità di licenziamento per giusta causa • giorno di definizione della vertenza sindacale o di notifica della sentenza giudiziaria

Perdita del diritto Il lavoratore perde il diritto a percepire l’ASPI quando: • trova un nuovo lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi • non è comunque più nella condizione di disoccupato • raggiunge i requisiti per la pensione • rifiuta di partecipare o non frequenta regolarmente le attività lavorative o di formazione/riqualificazione proposte dai servizi competenti • rifiuta un’offerta di lavoro per la quale avrebbe percepito una retribuzione superiore almeno del 20% all’importo lordo dell’ASPI • esercita un’attività in proprio, d’impresa o di lavoro autonomo, senza averne data previa comunicazione all’Inps • acquisisce il diritto al trattamento ordinario di invalidità (ma, in questo caso, egli può optare per l’ASPI)

Sospensione e riduzione della prestazione (quando si trova un nuovo lavoro) Se il lavoratore trova un nuovo lavoro temporaneo di durata non superiore a 6 mesi, il pagamento dell’ASPI è sospeso d’ufficio fino al giorno di cessazione del nuovo contratto di lavoro. La corresponsione dell’ASPI riprenderà successivamente, per il periodo residuo ancora spettante. Nel caso il lavoratore inizi a svolgere un’attività in proprio, d’impresa o professionale, va fornita comunicazione all’Inps entro un mese dal suo inizio, affinché l’Istituto previdenziale possa ridurre l’ASPI di un importo pari all’80% del reddito annuo previsto dall’attività. Contributi previdenziali figurativi, assegni per il nucleo familiare e tassazione Durante il periodo di pagamento dell’ASPI al lavoratore sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi utili alla pensione. Nello stesso periodo il lavoratore ha diritto anche all’assegno per il nucleo familiare, qualora ne abbia i requisiti. Il trattamento ASPI è considerato ai fini fiscali come reddito di lavoro dipendente e pertanto è assoggettato all’Irpef ordinaria, con applicazione quindi della ritenuta fiscale ad ogni pagamento mensile. Possibilità di percepirla in unica soluzione (quando si intraprende una nuova attività d’impresa) E’ prevista la possibilità, per gli anni 2013, 2014 e 2015, di riscuotere l’ASPI in unica soluzione (anziché mensilmente), a condizione che il lavoratore interessato utilizzi tale capitale per intraprendere un’attività d’impresa o di lavoro autonomo o per associarsi in cooperativa. Le modalità di questa importante agevolazione saranno definite in un successivo decreto ministeriale di attuazione.

Mini-ASPI: la prestazione sociale a favore dei lavoratori che hanno perso il lavoro Lavoratori interessati Possono chiedere e ricevere la mini-ASPI i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di cooperative (non i lavoratori a progetto per i quali è prevista invece l’una tantum per i parasubordinati).

Indennità sostituite La mini-ASPI sostituisce l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.

Decorrenza Il trattamento mini-ASPI si applica a tutte le situazioni di disoccupazione createsi dal 1° gennaio 2013.

Requisiti per averne diritto I lavoratori hanno diritto di ricevere la mini-ASPI se posseggono i seguenti requisiti: • stato di disoccupazione, che è la dichiarazione del lavoratore, da rendere presso il centro per l’impiego competente, di essere privo di lavoro ed immediatamente disponibile allo svolgimento di altra attività lavorativa • involontarietà della disoccupazione, cioè non è possibile accedere alla mini-ASPI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore o di risoluzione consensuale del suo rapporto di lavoro, anche se ci sono delle eccezioni (dimissioni per giusta causa o durante il periodo di maternità e risoluzione consensuale per trasferimento del dipendente ad altra sede di lavoro distante più di km 50 dalla sua residenza o nell’ambito della nuova procedura di conciliazione detta del “rito Fornero”) • versamento di un minimo di contributi nell’ultimo anno, periodo calcolato andando indietro di un anno dal primo giorno di disoccupazione, durante il quale il lavoratore deve avere almeno 13 settimane di contributi (per una retribuzione erogata o dovuta non inferiore ai minimali settimanali)

Importo da percepire L’importo mensile della mini-ASPI è: • il 75% della “Retribuzione media mensile”, se questa è pari o inferiore a 1.180 per il 2013 (importo rivalutato annualmente sulla base dell’indice Istat) • la somma tra il 75% della “Retribuzione media mensile” fino al predetto importo di 1.180 ed il 25% della differenza, se la Retribuzione media mensile è maggiore di euro 1.180 per il 2013 (importo rivalutato annualmente sulla base dell’indice Istat) Ove per il calcolo sopra indicato è: Retribuzione media mensile = [(Retribuzione da imponibile previdenziale degli ultimi 2 anni / numero totale delle settimane di contribuzione) x 4,33] La mini-ASPI derivante dal suddetto calcolo è erogata al 100%. Nel caso di pagamento della mini-ASPI per frazione di mese si riproporziona l’indennità giornaliera dividendola per 30. Esiste un massimale al trattamento mensile che non può in nessun caso essere superato e la cui entità è comunicata annualmente mediante apposita circolare.

Durata La durata della prestazione mini-ASPI è pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel lasso di tempo considerato. Modalità per richiederla Il lavoratore deve fare domanda all’Inps in via telematica entro 2 mesi dalla data appresso indicata (in base alle diverse situazioni): • 8° giorno successivo la cessazione del rapporto di lavoro • 8° giorno successivo la fine del periodo di maternità • 8° giorno successivo la fine del periodo di mancato preavviso • 38° giorno successivo la cessazione del rapporto di lavoro nell’eventualità di licenziamento per giusta causa • giorno di definizione della vertenza sindacale o di notifica della sentenza giudiziaria

Perdita del diritto Il lavoratore perde il diritto a percepire la mini-ASPI quando: • trova un nuovo lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni • non è comunque più nella condizione di disoccupato • raggiunge i requisiti per la pensione • rifiuta di partecipare o non frequenta regolarmente le attività lavorative o di formazione/riqualificazione proposte dai servizi competenti • rifiuta un’offerta di lavoro per la quale avrebbe percepito una retribuzione superiore almeno del 20% all’importo lordo della mini-ASPI • esercita un’attività in proprio, d’impresa o di lavoro autonomo, senza averne data previa comunicazione all’Inps • acquisisce il diritto al trattamento ordinario di invalidità (ma, in questo caso, egli può optare per la mini-ASPI)

Sospensione e riduzione della prestazione (quando si trova un nuovo lavoro) Se il lavoratore trova un nuovo lavoro temporaneo di durata non superiore a 5 giorni, il pagamento della mini-ASPI è sospeso d’ufficio. La corresponsione della mini-ASPI riprenderà successivamente, per il periodo residuo ancora spettante. Nel caso il lavoratore inizi a svolgere un’attività in proprio, d’impresa o professionale, va fornita comunicazione all’Inps entro un mese dal suo inizio, affinché l’Istituto previdenziale possa ridurre la mini-ASPI di un importo pari all’80% del reddito annuo previsto dall’attività. Contributi previdenziali figurativi, assegni per il nucleo familiare e tassazione Durante il periodo di pagamento della mini-ASPI al lavoratore sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi utili alla pensione. Nello stesso periodo il lavoratore ha diritto anche all’assegno per il nucleo familiare, qualora ne abbia i requisiti. Il trattamento mini-ASPI è considerato ai fini fiscali come reddito di lavoro dipendente e pertanto è assoggettato all’Irpef ordinaria, con applicazione quindi della ritenuta fiscale ad ogni pagamento mensile. Possibilità di percepirla in unica soluzione (quando si intraprende una nuova attività d’impresa) E’ prevista la possibilità, per gli anni 2013, 2014 e 2015, di riscuotere la mini-ASPI in unica soluzione (anziché mensilmente), a condizione che il lavoratore interessato utilizzi tale capitale per intraprendere un’attività d’impresa o di lavoro autonomo o per associarsi in cooperativa. Le modalità di questa importante agevolazione saranno definite in un successivo decreto ministeriale di attuazione.

Una tantum per lavoratori a progetto disoccupati Requisiti I lavoratori a progetto devono trovarsi nelle seguenti condizioni: • essere iscritti solo alla gestione separata Inps per lavoratori a progetto (cioè devono avere avuto solo redditi da collaborazione) • aver lavorato nell’anno precedente per un solo committente (quindi con un unico rapporto di collaborazione, anche se per periodi diversi) • aver conseguito nell’anno precedente un reddito lordo complessivo non superiore a 20.000 euro (importo da rivalutare annualmente sulla base dell’indice Istat) • essere stati disoccupati ininterrottamente per almeno 2 mesi nell’anno precedente • avere un minimo di mensilità contributive, accreditate nella gestione separata Inps, pari a: o 1 nell’anno per il quale si richiede l’una tantum o 3 nell’anno precedente (per gli anni dal 2016 in poi servono invece 4 mensilità) Importo L’importo mensile dell’una tantum spettante ai lavoratori è così quantificato: • per gli anni dal 2013 al 2105 il 7% del “minimale annuo di reddito per il versamento dei contributi di artigiani e commercianti” (il quale per il 2013 è pari ad euro 14.930) da moltiplicare per il minore di questi due numeri riferiti all’anno precedente: o mensilità accreditate al lavoratore nella gestione separata Inps o mensilità del lavoratore non coperte da contribuzione • per gli anni dal 2016 in poi (a regime) il 5% del “minimale annuo di reddito per il versamento dei contributi di artigiani e commercianti” in vigore anno per anno da moltiplicare per il minore di questi due numeri: o mensilità accreditate al lavoratore l’anno precedente nella gestione separata Inps o mensilità del lavoratore non coperte da contribuzione Erogazione Se il calcolo di cui al punto precedente fornisce: • un importo pari o inferiore ad euro 1.000, allora l’indennità una tantum è erogata in un’unica soluzione • un importo superiore ad euro 1.000, allora l’indennità una tantum è erogata in rate mensili Domanda La domanda va presentata all’I.N.P.S. entro 30 giorni dalla data in cui si realizzano i requisiti sopra indicati. Alla domanda il lavoratore disoccupato avrà cura di allegare copia della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. Decadenza Il lavoratore decade dal diritto in caso rifiuti di partecipare o non frequenti regolarmente le attività lavorative o di formazione/riqualificazione proposte dai servizi competenti.