L’Inps, con il messaggio n. 5277 del 28 marzo 2013, ha fornito le indicazioni operative relative alla procedura di gestione dei voucher, acquistati presso le tabaccherie o le banche abilitate, scaduti in quanto trascorso più di un anno dal giorno dell’emissione, nonché, di gestione di quelli, distribuiti dalle sedi, scaduti al 31 dicembre 2012.

Per poter chiederne il rimborso è necessario presentare all’INPS  il “modulo SC52”, scaricabile dal sito www.inps.it. Al riguardo, si rammenta che per il caso di rimborso ai committenti, il controvalore del rimborso è determinato al netto della quota di gestione attribuita al concessionario a titolo di rimborso spese (art. 72, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche), in considerazione dell’attività amministrativa svolta dall’INPS per la gestione dei voucher

Rimborso dei Buoni Lavoro

 Modalità di richiesta

Dal 16 maggio 2012, il committente che intende chiedere il rimborso di voucher non utilizzati emessi attraverso la rete dei tabaccai abilitati, dovrà riconsegnarli integri ad una tabaccheria abilitata, ottenendo il rimborso in contanti, alle condizioni di seguito descritte.

Al cliente saranno rimborsati 9,50€ per ogni 10,00€ di rimborso richiesti.

Condizioni per il rimborso

Il rimborso può essere chiesto per i soli voucher emessi presso le tabaccherie abilitate e solo dal committente (o da un delegato)  entro 365 giorni dalla data di emissione dei voucher.

Ogni richiesta può essere effettuata ed evasa direttamente dal tabaccaio per un importo non superiore a € 500,00.

Per importi superiori, il committente presenterà la richiesta sempre presso una tabaccheria abilitata, ma sarà rimborsato dalla Banca ITB (Banca dei tabaccai).

La condizione per riconoscere il rimborso è l’assenza di attivazione dei voucher, tramite la dichiarazione di inizio prestazione, o il suo annullamento in tempo utile.
Quindi se la procedura rileva una dichiarazione di prestazione, il committente la deve precedentemente annullare:

 

  1. se l’annullamento viene richiesto prima del giorno comunicato quale inizio prestazione: può essere effettuato dal sito internet INPS, Contact Center integrato INPS INAIL, Sede INPS;
  2. se l’annullamento viene richiesto il giorno in cui avrebbe avuto inizio la prestazione: può essere effettuato dal Contact Center integrato INPS INAIL o dalla Sede INPS;
  3. se l’annullamento viene richiesto il giorno successivo a quello in cui sarebbe dovuta iniziare la prestazione: può essere effettuato esclusivamente da una Sede INPS;
  4. se l’annullamento viene richiesto due o più giorni dopo quello in cui sarebbe dovuta iniziare la prestazione non potrà essere effettuato: in questo caso il rimborso potrà essere richiesto trascorsi 90 giorni dal termine dell’ultima prestazione dichiarata e in ogni caso entro 365 giorni dalla data di emissione.

Se il rimborso non può essere effettuato, in quanto non risultano rispettate le condizioni sopra descritte, la nuova domanda di rimborso può essere presentata dopo 180 giorni la data della precedente domanda e prima che siano trascorsi 365 giorni dalla data di emissione.

Trascorsi 365 giorni dalla data di emissione, i voucher scaduti possono essere presentati presso la competente sede INPS, che provvederà ad effettuare la relativa istruttoria.

 

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