Sottoscritta il 22/11/2010, tra CONFINDUSTRIA CERAMICA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-CGIL, l’ipotesi di rinnovo del CCNL per gli addetti all’industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in gres.

Il nuovo contratto avrà vigenza triennale dal 1° luglio 2010 al 3 giugno 2013 sia per la parte economica che per la parte normativa.

Nella tabella che segue, sono indicati gli aumenti dei minimi contrattuali secondo le decorrenze previste:

Piastrelle Aumento all’1/1/2011 Aumento all’1/10/2011 Aumento all’1/8/2012 Totale
A1 38,78 38,78 60,75 138,30
B1 36,73 36,73 57,55 131,02
B2 34,69 34,69 54,35 123,74
C1 32,65 32,65 51,16 116,46
C2 31,63 31,63 49,56 112,82
C3 30,61 30,61 47,96 109,18
D1 30,00 30,00 47,00 107,00
D2 28,16 28,16 44,12 100,45
D3 26,53 26,53 41,57 94,63
E1 24,90 24,90 39,01 88,80
E2 22,45 22,45 35,17 80,07
F 20,41 20,41 31,97 72,79
Ceramica Aumento all’1/1/2011 Aumento all’1/12/2011 Aumento all’1/11/2012 Aumento all’1/6/2013 Totale
A1 27,78 41,67 41,67 37,50 148,61
B1 24,30 36,46 36,46 32,81 130,03
B2 22,78 34,17 34,17 30,75 121,86
C1 21,81 32,71 32,71 29,44 116,66
C2 21,11 31,67 31,67 28,50 112,94
C3 20,56 30,83 30,83 27,75 109,97
D1 20,00 30,00 30,00 27,00 107,00
D2 18,06 27,08 27,08 24,38 96,60
D3 17,22 25,83 25,83 23,25 92,14
E1 16,81 25,21 25,21 22,69 89,91
E2 15,00 22,50 22,50 20,25 80,25
E3 14,30 21,46 21,46 19,31 76,53
F 13,89 20,83 20,83 18,75 74,31

Di conseguenza i nuovi minimi contrattuali assumeranno i seguenti valori mensili alle scadenze sotto indicate:

Piastrelle Minimi all’1/1/2011 Minimi all’1/10/2011 Minimi all’1/8/2012
A1 2.088,24 2.127,02 2.187,77
B1 1.995,17 2.031,90 2.089,45
B2 1.883,76 1.918,45 1.972,80
C1 1.727,56 1.760,21 1.811,37
C2 1.689,95 1.721,58 1.771,14
C3 1.637,61 1.668,22 1.716,18
D1 1.593,75 1.623,75 1.670,75
D2 1.525,91 1.554,07 1.598,19
D3 1.489,50 1.516,03 1.557,60
E1 1.418,91 1.443,81 1.482,82
E2 1.374,86 1.397,31 1.432,48
F 1.295,01 1.315,42 1.347,39
Ceramica Minimi all’1/1/2011 Minimi all’1/12/2011 Minimi all’1/11/2012 Minimi all’1/6/2013
A1 1.852,29 1.893,96 1.935,63 1.973,13
B1 1.715,68 1.752,14 1.788,60 1.821,41
B2 1.714,16 1.748,33 1.782,50 1.813,25
C1 1.509,86 1.542,57 1.575,28 1.604,72
C2 1.509,16 1.540,83 1.572,50 1.601,00
C3 1.508,61 1.539,44 1.570,27 1.598,02
D1 1.365,44 1.395,44 1.425,44 1.452,44
D2 1.363,5 1.390,58 1.417,66 1.442,04
D3 1.362,66 1.388,49 1.414,32 1.437,57
E1 1.280,6 1.305,81 1.331,02 1.353,71
E2 1.278,79 1.301,29 1.323,79 1.344,04
E3 1.278,09 1.299,55 1.321,01 1.340,32
F 1.259,23 1.280,06 1.300,89 1.319,64

Una tantum
A tutti i dipendenti in forzae con diritto al trattamento economico alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposta, una somma una tantum come da tabella riportata di seguito, rapportata al periodo di servizio prestato nei periodo 1/7/2010 – 31/12/2010.
Nell’ambito delle misure finalizzate ad incentivare la previdenza complementare, ai dipendenti iscritti a Foncer, in forza e con diritto a trattamento economico alla data di stipula del presente accordo (o che risulteranno iscritti alla data del 30/2010), in luogo della erogazione /di tale una tantum, verrà riconosciuto un importo equivalente, rapportato al servizio prestato nel periodo 1/7/2010 – 31/12/2010 da versare al fondo pensione contrattuale (Foncer).
Gli importi di cui sopra (una tantum oppure versamento sul fondo) saranno accreditati con la busta paga relativa alla 13.a mensilità 2010.
I lavoratori con contratto di lavoro part-time l’importo dell’una tantum sarà riproporzionato in ragione dell’orario di lavoro svolto. II lavoratore aderente a Foncer (o comunque iscritto entro il 30/11/2010) dovrà optare, entro il 3/12/2010, o per il versamento al Fondo o per il pagamento dell’una-tantum, presentando all’azienda specifica richiesta scritta.

Piastrelle Dicembre 2010 Marzo 2011
A1 60,00 60,00
B1 60,00 60,00
B2 60,00 60,00
C1 60,00 60,00
C2 60,00 60,00
C3 60,00 60,00
D1 60,00 60,00
D2 60,00 60,00
D3 60,00 60,00
E1 60,00 60,00
E2 60,00 60,00
F 60,00 60,00
Ceramica Dicembre 2010 Marzo 2011 Giugno 2013
A1 30,00 30,00 60,00
B1 30,00 30,00 60,00
B2 30,00 30,00 60,00
C1 30,00 30,00 60,00
C2 30,00 30,00 60,00
C3 30,00 30,00 60,00
D1 30,00 30,00 60,00
D2 30,00 30,00 60,00
D3 30,00 30,00 60,00
E1 30,00 30,00 60,00
E2 30,00 30,00 60,00
E3 30,00 30,00 60,00
F 30,00 30,00 60,00

Ai lavoratori con la qualifica di quadro sarà corrisposto sotto la voce “Elemento Aggiuntivo della Retribuzione” un importo mensile pari ad euro 77,47.

Elemento di garanzia retributiva
A decorrere dall’1/1/2013 ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende che non abbiano mai fatto contrattazione aziendale o alternativamente territoriale e che nei precedenti quattro anni non abbiamo ricevuto nessun altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma di CCNL, è riconosciuta con le competenze del mese di giugno dell’anno successivo un importo di € 100,00 lordi ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.
L’importo è omnicomprensivo e non computabile ai fini del TFR.
In caso di risoluzione del rapporto prima della data di corresponsione, verranno erogati tanti dodicesimi dell’importo quanti sono i mesi interi prestati nell’anno.

Contratto di lavoro a tempo determinato e Contratto di somministrazione a tempo determinato
Il lavoratore che abbia intrattenuto con la stessa azienda e per le stesse mansioni, sia rapporti di lavoro a tempo determinato che in somministrazione a tempo determinato, per motivazioni non collegate a esigenze stagionali, acquisisce il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora fa somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 43 mesi complessivi, anche non consecutivi.
Il numero di lavoratori occupati nell’azienda con i suddetti contratti di lavoro, non potrà superare il 25% calcolata in media annua e riferita ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati in azienda alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
Sono esenti dalla predettapercentuale del 25% contratti previsti nel presente articolo nelle fasi di avvio di nuove attività e per ragioni di carattere sostitutivo di durata fino a 2 mesi o di stagionalità. Tale percentuale è aumentata al 35% in media annua per le aziende operanti neiterritori del mezzogiorno.Nei casi in cui il rapporto percentuale dia risultato inferiore a 10, resta ferma la possibilità di istituire fino a 10 contratti complessivi a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato.
In fase di prima applicazione di quanto previsto in merito alla sommatoria dei contratti a tempo determinato e in somministrazione a tempo determinato, i contratti di lavoro in corso alla data dell’1/12/2010 proseguono fino alla scadenza stabilita, anche in deroga alla previsione indicata al comma citato. I periodi di lavoro già effettuati alla data dell’1/12/2010 si computano, insieme ai periodi successivi, ai fini della determinazione del periodo massimo di 43 mesi, decorsi 15 mesi dalla medesima data.
In fase di prima applicazione del limite percentuale del 25% di lavoratori occupati nell’azienda con i contratti di lavoro a tempo determinato o contratto di somministrazione a tempo determinato, le imprese che alla data 1/12/2010 avranno un numero di lavoratori occupati nell’azienda eccedenti i limiti previsti, non potranno procedere alla stipula di ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato o di somministrazione sino a che la situazione non sarà ricondotta entro le percentuali stabilite dalla presente normativa.

Assistenza sanitaria integrativa
A far data dall’1/9/2012 sarà attivato un sistema di assistenza sanitaria integrativa per tutte le aziende rientranti nella sfera di applicabilità del contratto compresa quella dei “settori ceramica”, ad esclusione delle aziende che disporranno di un proprio sistema aziendale di assistenza sanitaria
Al riguardo un’apposita Commissione paritetica si incontrerà per esaminare e proporre il sistema di assistenza sanitaria integrativa valutato più adeguato (es. Adesione a fondo categoriale o adesione a fondo aperto o polizza assicurativa o altro), fermo sin da ora restando, che tale sistema dovrà essere coerente con i principi, le condizioni, le modalità operative, i criteri di rappresentanza, le prestazioni ed i costi di cui al sistema già in essere sino al 30 giugno2011per le imprese dei “settori ceramica”, giusto accordo 16/6/2010.
La Commissione dovrà concludere i lavori entro il 30/6/2012.