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Imposta sostitutiva Irpef del 10% per i dipendenti con reddito fino a 50mila euro e indicatori numerici di riscontro obiettivo da prevedere appositamente nei contratti collettivi

Con il decreto interministeriale del 25 marzo 2016(Lavoro e politiche sociali, di concerto con Economia e finanze), in attesa di pubblicazione nella GU, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione dell’articolo 1, commi da 182 a 191, legge 208/2015 (Stabilità 2016), in materia di tassazione agevolata dei premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

A partire da quest’anno, infatti, i “premi di produttività” sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale, pari al 10%, su una cifra complessiva massima di 2mila euro lordi. Stessa agevolazione fiscale anche per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del codice civile.

Il tetto di retribuzione detassata sale a 2.500 euro, nel caso ci sia il coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell’organizzazione del lavoro. Questo – precisa il decreto – deve essere previsto e regolamentato nei contratti collettivi attraverso un piano che stabilisca, “a titolo esemplificativo, gruppi di lavoro nei quali operano i responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti”.

Sono destinatari del regime fiscale di vantaggio i lavoratori dipendenti del settore privato che, nell’anno precedente, hanno percepiti redditi di lavoro subordinato per un ammontare non superiore a 50mila euro.
La tassazione agevolata può essere applicata solo se il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, con relativa dichiarazione di conformità alle disposizioni del decreto, avviene entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. Il modello di dichiarazione sarà reso disponibile sul sito del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La decorrenza
L’imposta sostitutiva del 10% si applica, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, alle erogazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta 2016. Se le somme ricevute si riferiscono a premi di risultato o partecipazioni agli utili relativi al 2015, l’applicazione del regime di favore è comunque subordinata al rispetto di tutte le condizioni previste dalla legge 208/2015 e dal decreto 15/2016. In questo caso, il deposito dei contratti, se non ancora avvenuto, va fatto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GU del decreto in esame, assieme all’autodichiarazione di conformità.

Sonia Angeli su fiscooggi