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Nel rinnovo, che riguarda quasi 1.000 dirigenti, previsto un aumento retributivo, potenziati welfare e politiche attive, rimodulate le tutele in uscita, inserite agevolazioni contributive al welfare contrattuale. L’accordo, raggiunto da Manageritalia e Confetra, rende il ccnl dei dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci sempre più flessibile e capace di rispondere a esigenze di manager e aziende

Un’una tantum di 3.500 euro lordi non assorbibile (riferito al biennio 2015/2016) e un aumento della previdenza complementare Mario Negri di 400 euro (quadriennio 2015/2018). Un miglioramento del trattamento economico in caso di trasferimento della sede di lavoro. Un rafforzamento delle politiche attive con un voucher di 5.000 euro da utilizzare per servizi di ricollocazione presso società convenzionate o come autofinanziamento per l’avvio di attività imprenditoriali e una contestuale riduzione di quelle passive agendo sui termini di preavviso del licenziamento e sulla determinazione dell’indennità risarcitoria per il licenziamento ingiustificato. Un aumento delle tutele previste in caso di malattie più gravi e una minima diminuzione per quelle che lo sono meno.
Agevolazioni contributive al welfare contrattuale (Sanità, previdenza, copertura rischi e formazione) per attrarre o trattenere manager nelle imprese e favorire la nomina e presenza di dirigenti anche nelle aziende prive di un valido management esterno alla famiglia dell’imprenditore. L’inserimento di un articolo denominato “Produttività e Benessere” per promuovere e sostenere azioni volte a favorire le buone pratiche di age management e di welfare aziendale.
L’accordo decorre dal 1° gennaio 2015, salvo quanto previsto da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2018.

Questi i punti salienti del rinnovo del Ccnl dirigenti dei dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci siglato da Manageritalia e Confetra, che lo pongono ancor più come modello di riferimento per rispondere efficacemente alle sfide che il mercato impone. Un rinnovo frutto di una lunga trattativa che ha visto le due delegazioni convergere sulla centralità del contratto collettivo nazionale di lavoro quale strumento per dare risposte efficaci per migliorare la produttività, aumentare l’occupazione e costruire un welfare integrativo sostenibile e inclusivo, improntato sulla solidarietà. Per favorire e valorizzare professionalità dei lavoratori e la competitività delle imprese con un sistema che faccia crescere la professionalità e la tuteli soprattutto con servizi al lavoro funzionali a chi lo cerca e/o lo perde.

<<Con questo rinnovo – ha detto Guido Carella, presidente Manageritalia – il contratto dirigenti dei trasporti conferma e amplia la sua capacità di essere un’indispensabile base di partenza perché imprese e manager instaurino rapporti di fiducia basati su valore scambiato, contributo apportato e sviluppo reciproco. Risponde al meglio alle necessità di flessibilità e tutela del lavoratore e dell’azienda con una modularità di valore e costo. Valorizza il management e aiuta la competitività delle imprese, perché da oggi ancor più nessuna azienda, anche la più piccola e in difficoltà, può motivare la sua “carenza” manageriale con la scusa del costo o della rigidità del contratto. Un rinnovo che ribadisce l’indispensabile ruolo e valore del contratto collettivo nazionale, rafforza il ruolo delle parti sociali e la strada della bilateralità>>.

RINNOVO CONTRATTO NAZIONALE DIRIGENTI TERZIARIO
• RETRIBUZIONE un una tantum di 3.500 euro lordi non assorbibile (riferito al biennio 2015/2016)
• PREVIDENZA COMPLEMENTARE aumento 400 € annui (2017/2018) del contributo al FondoMario Negri
• TRASFERIMENTO rimborso del 50% del canone di locazione almeno per 18 mesi per chi nella sede originaria risiedeva in un alloggio di proprietà
• POLITICHE ATTIVE voucher di 5.000 € per ricollocazione
• LICENZIAMENTO rimodulazione termini preavviso e indennità licenziamento ingiustificato
• MALATTIA maggiori tutele se grave, minori se meno grave
• WELFARE CONTRATTUALE agevolazioni contributive per favorire la nomina e presenza di dirigenti anche nelle aziende prive di un valido management esterno alla famiglia dell’imprenditore

 

Sintesi

Queste le modifiche più rilevanti apportate agli istituti contrattuali:

  • Festività
    A decorrere dall’anno 2017, la retribuzione di una giornata aggiuntiva con riferimento alla Festività del 4 novembre spostata alla domenica successiva ai sensi della legge 54/1977, non sarà più dovuta.
  • Trasferimento
    Le parti hanno concordato che, in caso di trasferimento disposto dal datore di lavoro, al dirigente che nella sede di lavoro originaria risiede in una casa di proprietà personale o familiare e nella nuova sede alloggia in un immobile locato, è dovuto un importo corrispondente al 50% del canone di locazione, per un periodo non inferiore a 18 mesi.
  • Malattia ed infortunio
    A decorrere dall’1/1/2017, in caso di malattia o di infortunio non dovuto a cause di servizio, l’azienda conserverà, al dirigente non in prova, il posto per un periodo di:

– 14 mesi qualora si verifichino patologie gravi che comportano terapie salvavita;
– 8 mesi in un anno solare, in caso di malattie meno gravi.
Per i dirigenti che alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo abbiano superato il periodo di comporto di 8 mesi, continuerà ad applicarsi la normativa precedentemente in vigore, fatta salva la possibilità di usufruire del periodo di comporto massimo di 14 mesi, in caso di patologia grave.

  • Preavviso o indennità sostitutiva
    Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dall’1/1/2017, è dovuto al dirigente un preavviso in relazione all’anzianità di servizio prestato nell’azienda, in qualsiasi qualifica, pari a:

– 6 mesi, fino a 4 anni di servizio;
– 8 mesi, da 4 a 10 anni di servizio;
– 10 mesi, da 10 a 15 anni di servizio;
– 12 mesi, oltre 15 anni di servizio;

Relativamente all’indennità risarcitoria per il licenziamento ingiustificato, le Parti hanno stabilito i seguenti criteri di calcolo:

– fino a 4 anni da 4 a 8 mensilità
– oltre 4 a fino 6 anni da 6 a 12 mensilità
– oltre 6 e fino a 10 anni da 8 a 14 mensilità
– oltre 10 e fino a 15 anni da 10 a 16 mensilità
– oltre i 15 anni da 12 a 18 mensilità

In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio superiore a dodici anni, l’indennità supplementare è aumentata, in relazione all’età del dirigente licenziato, nelle seguenti misure:
– 4 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 50 e i 55 anni compiuti;
– 5 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 56 e i 61 anni compiuti;
– 6 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica superiore a 61 anni compiuti ed inferiore all’età prevista dalla vigente normativa per il pensionamento di vecchiaia.

Sono, inoltre, stati modificati i criteri di calcolo dell’indennità risarcitoria che verrà determinata sull’ultima retribuzione mensile lorda, comprensiva:

– del valore convenzionale imponibile dell’eventuale retribuzione in natura (fringe benefits);
– dei corrispondenti ratei delle mensilità supplementari (13ma e 14ma);
– dell’eventuale retribuzione variabile, come media degli emolumenti corrisposti nei 36 mesi precedenti o nel minor periodo di servizio prestato;
– degli effetti sul trattamento di fine rapporto.

  • Produttività e benessere
    Le Parti, nell’ambito delle politiche e dei principi attinenti la Responsabilità Sociale di Impresa, si impegnano a promuovere e a sostenere le azioni volte a favorire le buone pratiche di age management e di welfare aziendale.

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