L’INPS, con la Circolare n. 139 del 27 ottobre 2011, fornisce istruzioni in merito al D.Lgs n. 119 del 18 luglio 2011 emanato in attuazione dell’articolo 23 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.

In particolare, in relazione alla facoltà della lavoratrice di riprendere l’attività lavorativa, previa certificazione del ginecologo dipendente o convenzionato con il SSN, in caso di fruizione del congedo di maternità in conseguenza all’interruzione della gravidanza successiva al 180° giorno, l’Istituto precisa che il diritto alla relativa indennità viene meno a decorrere dalla data di ripresa dell’attività lavorativa.

Per quanto concerne i riposi giornalieri per allattamento in caso di adozione e affidamento, il D.Lgs n. 119/2011 opera, a parere dell’Istituto, una correzione meramente formale, riferendone la fruizione al primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia anziché al suo primo anno di vita: tale soluzione era peraltro già operativa alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 9 aprile 2003, n. 104.

Fonte: www.seac.it/Seac-Info