L’appuntamento interessa i sostituti di imposta che devono versare l’anticipo dell’imposta sostitutiva
In vista l’ultimo giorno per pagare l’anticipo dell’imposta sostitutiva dell’11% sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto. In base all’articolo 2120 del codice civile, infatti, il fondo Tfr accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluse le quote maturate nell’anno stesso) deve essere aggiornato applicando un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,50% e uno variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Il versamento della prima rata deve essere effettuato entro giovedì 16 dicembre, utilizzando il modello F24. L’importo è pari al 90% dell’imposta totale.

La quota in scadenza, rappresenta, quindi, l’acconto 2010, il residuo sarà versato entro il 16 febbraio 2011, come previsto dall’articolo 11, commi 3, 4 e 4-bis, Dlgs 47/2000, che regola tempi e modalità dell’adempimento fiscale.

Tempi, modalità e contribuenti chiamati in cassa
La norma stabilisce, appunto, che i sostituti d’imposta devono versare all’erario, entro il 16 dicembre di ogni anno il 90% dell’imposta sostitutiva (11%) applicata alle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, mentre la data di scadenza del saldo è il 16 febbraio dell’anno successivo, termini che rimangono invariati anche se il rapporto di lavoro finisce durante l’anno. La quota è calcolata dagli stessi datori di lavoro in base alle rivalutazioni annuali intervenute sull’apposito fondo dei bilanci aziendali.

Tornando all’anno in corso, in pratica, le date da ricordare sono due:
il 16 dicembre 2010 per l’acconto
il 16 febbraio 2011 per il saldo.

Esistono, comunque, alcune eccezioni che è bene segnalare.
I sostituti d’imposta che hanno assunto tale ruolo nell’anno precedente a quello per il quale è dovuto l’acconto, possono far slittare il pagamento direttamente al 16 febbraio dell’anno successivo, dribblando l’anticipo di dicembre, oppure, possono valutare la quota “presuntiva” dell’acconto, prendendo come riferimento il 90% delle rivalutazioni che matureranno nell’anno.
Il datore di lavoro, ad esempio, che ha iniziato la propria attività nel 2009, non è obbligatoriamente chiamato all’appuntamento del 16 dicembre 2010.
Non sconta l’imposta, invece, il sostituto costituito nell’anno stesso, non essendo ancora intervenuta alcuna rivalutazione.

Calcolo con percorso a scelta
La quota d’acconto può essere determinata secondo due differenti procedure di calcolo, il metodo storico o quello previsionale.

Seguendo il metodo storico, l’imponibile è pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, comprese quelle relative ai Tfr, eventualmente, corrisposte nel corso dell’anno (per dimissioni o licenziamenti, ad esempio).

In alternativa, il sostituto d’imposta può applicare il metodo previsionale, che si basa, come dice la definizione stessa, su un’ipotesi. In questo caso, si tratta di prevedere la quota da sottoporre a tassazione. La regola stabilisce che la base imponibile è uguale al 90% delle rivalutazioni attese per l’anno di pagamento dell’acconto. La circolare n. 50/E del 2002, spiega nel dettaglio come calcolare l’importo. Il sostituto d’imposta deve partire dal trattamento maturato al 31 dicembre dell’anno precedente, relativo ai lavoratori ancora in servizio al 30 novembre dell’anno in corso.
In pratica, per il 2010, il Tfr da considerare è quello maturato al 31 dicembre 2009 riferito ai dipendenti ancora presenti al 30 novembre 2010. A questo punto è possibile determinare la percentuale di rivalutazione utilizzando l’incremento rilevato dall’Istat a dicembre 2009 (2,224907%). Questo metodo conviene, in genere, se l’imponibile è diminuito a causa di pensionamenti, dimissioni o licenziamenti. Per i dipendenti che hanno lasciato il lavoro durante l’anno e fino al 30 novembre, l’acconto dovuto è pari al 90% dell’imposta trattenuta sul rendimento del Tfr al momento di cessazione del rapporto.

F24 a tutto campo
Acconto e saldo hanno come unico canale di versamento il modello telematico F24, che consente anche, di compensare con eventuali crediti scaturiti da altre imposte o contributi.
Per l’appuntamento più prossimo, l’acconto del 16 dicembre, il codice da inserire nella “Sezione Erario” è il “1712”, mentre “1713” è il numero riservato al saldo (quest’ultimo può essere utilizzato anche per fruire di importi a credito).
Il periodo di riferimento è l’anno d’imposta per il quale si effettua il pagamento.

Anna Maria Badiali

Fonte: www.fiscooggi.it