La Commissione interpelli in materia di salute e sicurezza nel lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 16 del 6 ottobre 2014, ha chiarito che, con riferimento alle aziende con più di 15 lavoratori, le modalità di elezione o designazione del responsabile dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) dovranno essere oggetto di regolamentazione dalla contrattazione collettiva di riferimento per l’azienda.

Nel caso in cui tale contrattazione non sia ancora esistente e la precedente abbia superato i propri termini di efficacia, per la Commissione continua ad operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività anche per evitare che, per ritardi nella contrattazione, i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Conseguentemente, i RLS il cui mandato sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potrannocontinuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori, fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e, quindi, in base ad essa, si proceda a una nuova elezione o designazione di RLS.

(Edicola basic Fondazione Studi)