Carrellata sulle principali disposizioni introdotte durante l’iter parlamentare del provvedimento, che contiene anche misure per il potenziamento delle procedure di accertamento

Stabilizzata la proroga per i versamenti e gli adempimenti fiscali in scadenza ad agosto. Ravvedimento sprint esteso ad altre violazioni. Una nuova imposta per i passeggeri di aerotaxi e per chi sbarca nelle isole minori.
Sono alcune delle novità arrivate con la legge n. 44/2012, di conversione del Dl n. 16/2012 “semplificazioni tributarie”, pubblicata sulla G.U. di sabato 28 aprile.
Per le new entry sul tema “casa” e, più in generale, in materia di immobili, “Abitazione principale e Imu 2012: si può scegliere, in tre o due rate” e “Lavori di manutenzione per Ivie, imposta di scopo e case storiche.

A regime la proroga di ferragosto 
Finalmente stabilizzato lo slittamento dei termini – che veniva decretato ogni anno per evitare appuntamenti a ridosso delle festività di metà mese – relativi ai versamenti e agli altri adempimenti tributari in scadenza tra il 1° e il 20 agosto. Tutto ciò che è segnato sul calendario fiscale in quei venti giorni potrà essere correttamente adempiuto, senza alcuna maggiorazione, entro il 20 agosto.

Ravvedimento sprint ad ampio raggio
Ampliato l’ambito di applicazione del ravvedimento sprint, ossia la disposizione che consente di cumulare la riduzione della sanzione in caso di versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni con le riduzioni ottenibili in caso di ravvedimento. Prima dell’intervento operato dalla legge n. 44/2012, l’accoppiata dei benefici era consentita solo in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, regolarizzato entro 30 giorni. Ora, invece, riguarda anche la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, compresa l’omessa presentazione della dichiarazione, prevista dall’articolo 13, comma 1, del Dlgs 472/1997.

Giri turistici senza obbligo di fattura
Le attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici, gite ed eventi similari, effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo entrano nell’elenco di quelle per le quali è previsto l’esonero dall’emissione della fattura, a meno che il cliente non ne faccia richiesta al momento di effettuazione dell’operazione (articolo 22 del Dpr n. 633/1972).

Limiti più ampi per rientrare tra i “minori”
Possono essere considerati minori ai fini delle semplificazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione (articolo 32 del Dpr n. 633/1972), i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400mila euro (imprese di servizi ed esercenti arti e professioni) ovvero a 700mila euro (imprese aventi per oggetto altre attività). I nuovi tetti, che modificano i precedenti (rispettivamente, 308.874,14 euro e 516.456,90 euro), sono stati in tal modo allineati a quelli previsti per poter accedere alla contabilità semplificata e per effettuare i versamenti Iva con periodicità trimestrale.

Nascono l’imposta per i passeggeri di aerotaxi…
Apportate modifiche sostanziali all’imposta sugli aeromobili privati introdotta dal decreto “salva Italia”:

  • è istituita una nuova imposta a carico dei passeggeri di aerotaxi, dovuta per ogni passeggero all’effettuazione di ciascuna tratta (100 euro per tragitto fino a 1.500 km., 200 euro per tragitti superiori)
  • è ridotta l’imposta dovuta per gli aeroplani fino a 4.000 kg e per gli elicotteri
  • l’esenzione dall’imposta viene estesa agli aeromobili storici (immatricolati da oltre 40 anni), agli aeromobili di costruzione amatoriale e agli apparecchi per il volo da diporto o sportivo
  • per gli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall’Enac, l’imposta si applica se la sosta nel territorio italiano si protrae per oltre 45 giorni continuativi (invece delle 48 ore previste dalla norma originaria).

… e quella di sbarco sulle isole minori
I Comuni delle isole minori ovvero quelli nel cui territorio insistono isole minori sono autorizzati ad introdurre un’imposta di sbarco anziché l’imposta di soggiorno. Finalità del nuovo tributo, finanziare interventi in materia di turismo, beni culturali e ambientali, e servizi pubblici locali. Il tetto massimo è fissato a 1,50 euro, con riscossione affidata alle compagnie di navigazione. Ampia la schiera di esentati: i residenti nel comune, i lavoratori, gli studenti pendolari e i componenti del nucleo familiare dei contribuenti che pagano l’Imu nel territorio del comune.

Pignoramento di stipendio “scalettato”
Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego possono essere pignorate dall’agente della riscossione, a causa di debiti tributari, in misura pari a un decimo, se di importo fino a 2.500 euro (non più 2.000 come previsto originariamente dal decreto), e in misura pari a un settimo, se di importo superiore a 2.500 e fino a 5.000 euro. Per le somme superiori a 5.000 euro, vige la regola generale della pignorabilità di un quinto.

Tetto all’uso del contante anche per cittadini extraeuropei
Alcune modifiche in fase di conversione in legge del decreto “semplificazioni tributarie” alla norma che ha introdotto una deroga all’utilizzo del contante per l’acquisto di beni al dettaglio e di prestazioni di servizi legate al turismo da parte di cittadini extraeuropei non residenti in Italia:

  • è stata introdotta una soglia all’uso libero di contanti, fissata a quota 15.000 euro
  • nella comunicazione preventiva da inviare all’Agenzia delle entrate, il commerciante o l’agente di viaggio e turismo dovrà indicare anche gli estremi del conto corrente utilizzato per queste operazioni
  • l’operatore, all’atto del versamento in banca del contante ricevuto, dovrà consegnare fotocopia della comunicazione preventiva inviata all’Agenzia (non più del passaporto del cliente e del documento fiscale emesso)
  • gli operatori dovranno comunicare le operazioni di importo non inferiore a 1.000 euro (un provvedimento dell’Agenzia dovrà fissarne modalità e termini di invio).

Emolumenti “elettronici” della P.A. a partire dal 1° luglio
A partire dal 1° luglio (non più dal 1° maggio), stipendi e pensioni pubblici, di importo superiore a 1.000 euro, dovranno essere obbligatoriamente corrisposti tramite strumenti di pagamento elettronici. Viene introdotta la possibilità per chi è impossibilitato, per motivi di salute o perché detenuto, a provvedere di persona all’apertura di un conto corrente su cui far accreditare le somme, di affidare l’incarico alla persona già delegata a riscuotere gli emolumenti.

Accertamenti sulla base di segnalazioni non anonime
Rispetto alla formulazione originaria della norma secondo la quale l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, poteva elaborare liste selettive di contribuenti ripetutamente segnalati, in forma non anonima, all’Agenzia stessa o alla Guardia di finanza per violazioni dell’obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, è adesso previsto che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, nel pianificare i loro accertamenti fiscali, terranno conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all’obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale.

Più contratti di locazione telematici…
Abbassato da 100 a 10 il numero di unità immobiliari possedute che fa scattare l’obbligo di utilizzare la procedura di registrazione telematica dei contratti di locazione. Lo stesso obbligo è disposto anche per gli agenti di affari in mediazione iscritti all’apposito Ruolo.

… e più intimazioni al pagamento
Introdotta la disposizione in base alla quale l’intimazione al pagamento deve essere contenuta, oltre che negli accertamenti esecutivi, anche negli atti relativi alle somme da pagare per la perdita del beneficio della rateazione degli importi dovuti a seguito di conciliazione giudiziale e in quelli relativi al recupero di somme derivanti da accertamenti impugnati, divenuti definitivi.

A metà luglio l’imposta sulle attività scudate
Più di una le modifiche alla disciplina delle attività scudate:

  • slitta dal 16 maggio al 16 luglio il termine entro il quale gli intermediari dovranno versare l’imposta di bollo speciale sulle attività scudate
  • il pagamento dell’imposta di bollo è pro-rata, se il contribuente rinuncia al regime della riservatezza in corso d’anno
  • l’imposta straordinaria sulle attività scudate dovuta per il solo anno 2011 si applica sui prelevamenti e sulle dismissioni effettuate dal 1° gennaio al 6 dicembre 2011
  • l’intermediario può provvedere a trattenere l’imposta di bollo sui prelievi effettuati dal conto segretato anche se il conto è stato estinto, ricorrendo a prelevamento da altri conti riferibili al contribuente o tramite provvista ricevuta dallo stesso contribuente
  • non sono soggette al monitoraggio fiscale, non devono perciò essere inserite nel modulo RW di Unico le attività di natura patrimoniale detenute all’estero, se le stesse sono affidate in gestione o in amministrazione a intermediari residenti che ne curano i flussi finanziari e la riscossione dei redditi derivanti da tali attività.

Deducibilità leasing svincolata dalla durata del contratto
La possibilità di dedurre i canoni di leasing da parte di esercenti arti o professioni e dei soggetti Ires, è vincolata non più alla durata minima contrattuale, ma al periodo di ammortamento previsto ai fini fiscali. Per i lavoratori autonomi, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, con la previsione, comunque, in relazione agli immobili, di una durata minima di 8 anni e massima di 15 anni; per i soggetti Ires, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento (per gli immobili, comunque, durata minima di 11 anni e massima di 18 anni).
La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge n. 44/2012, quindi dal 29 aprile.