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Entro il prossimo 16 dicembre i datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del TFR dei dipendenti.

La prima tranche dell’imposta totale, pari al 90%, va versata tramite F24 con il codice tributo 1712. È possibile sfruttare in compensazione eventuali crediti per altre tasse e contributi

La tassazione è ridotta in quanto sostitutiva dell’ordinaria Irpef ed è pari al 17%.

Quali datori di lavoro
Devono rispettare la scadenza coloro che, in qualità di sostituto d’imposta, determinano l’imposta dovuta dai dipendenti e la riversano nelle casse dello Stato.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico (ad esempio, chi ha alle proprie dipendenze colf, badanti, baby sitter); infatti, in quest’ultimo caso, l’obbligo di versare la sostitutiva è a carico dei lavoratori stessi, che devono provvedervi nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui riscuotono il Tfr, indicando nel modello F24 il codice tributo “1714”.

Un’altra eccezione è rappresentata dalle aziende che hanno aperto i battenti quest’anno, facendo le prime assunzioni a partire dal 2016; per loro, mancando una rivalutazione del Tfr, non c’è imposta sostitutiva da versare.

Invece, le aziende che hanno cominciato ad assumere nel 2015 hanno due alternative: o saltare l’acconto del 16 dicembre e versare direttamente il saldo entro il 16 febbraio 2017 o determinare l’acconto in via presuntiva, tenendo conto del 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno in corso.

Infine, se i lavoratori hanno aderito a una forma pensionistica complementare, nulla è dovuto all’Erario, perché gli accantonamenti confluiscono totalmente nel fondo pensione.

Un solo calcolo, due strade percorribili
Per determinare l’ammontare dell’acconto da versare, il datore di lavoro può scegliere tra due metodi di calcolo: storico o previsionale.
Con il primo, l’acconto è calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente (in questo caso, il 2015) e di quelle riguardanti i Tfr corrisposti nel 2016 in seguito a dimissioni o licenziamenti.

Utilizzando il metodo previsionale, invece, l’acconto può essere determinato presuntivamente basandosi sulle rivalutazioni attese per quest’anno, prendendo come base imponibile il Tfr maturato al 31 dicembre 2015 riferito ai lavoratori ancora in servizio al 30 novembre 2016.
Per i dipendenti cessati dal lavoro prima di quella data, l’acconto da versare è pari al 90% dell’imposta trattenuta sul rendimento del Tfr al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Tutto pronto per l’F24
L’acconto, dunque, corrisponde al 90% dell’imposta totale e va pagato tramite il modello F24, indicando nella sezione “Erario” il codice tributo “1712”. È possibile compensare l’importo con eventuali crediti maturati per altre imposte e contributi, compreso l’eventuale credito d’imposta che, in base a quanto stabilito dalla Finanziaria 1997, si è costituito in seguito al prelievo straordinario Irpef (sui Tfr) effettuato negli anni 1997 e 1998.
L’appuntamento con il saldo è fissato per il 16 febbraio 2017 (codice tributo “1713”).