La circolare 93 del 2015, ha fornito le prime disposizioni operative per l’applicazione della norma istitutiva dell’assegno di natalità, precisando che l’assegno può essere concesso solo ai possessori del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Di conseguenza, sino ad oggi, sono state respinte le domande presentate dagli stranieri in possesso di titoli diversi. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con parere trasmesso il 27 luglio 2016, ha esteso il beneficio agli stranieri titolari dei permessi previsti dagli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 30 del 2007:

  • carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro (art.10);
  • carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro (art.17).

In attesa che si completino gli adeguamenti procedurali necessari all’acquisizione telematica dei titoli di soggiorno, anche mediante accesso diretto da parte dell’Istituto alle banche dati del Ministero dell’Interno, in via transitoria, è necessario che i soggetti in possesso del titolo di soggiorno rilascino una autodichiarazione attestante il possesso dei titoli. Con la Circolare 214 del 6 Dicembre 2016 si illustrano le modalità di gestione delle nuove domande e il riesame delle domande respinte. Per quanto non specificato nella circolare si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare 93 del 2015.

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