Con riferimento alle assunzioni obbligatorie, l’ispettorato nazionale del lavoro, con nota del 23 marzo 2017, n. 2283, nel rispondere al quesito posto dalla Direzione Interregionale del Lavoro di Milano, fornisce alcuni chiarimenti sull’adempimento alla diffida nel caso in cui il datore di lavoro ricorra alla stipula delle convezioni di cui all’art. 11 della L. n. 68/1999.
Al riguardo, l’I.N.L. richiama, anzitutto, il disposto dell’articolo 7, comma 1, della Legge n. 68/1999 in base al quale, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assunzione delle persone con disabilità, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle apposite convenzioni. Nel caso di mancata assunzione secondo le modalità previste dalla legge (co. 1-bis), gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili.
Il termine entro il quale i datori di lavoro sono tenuti ad assumere persone con disabilità è pari, come noto, a 60 giorni decorrenti dal momento dell’insorgenza dell’obbligo, trascorsi i quali, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota dell’obbligo per cause imputabili al datore, quest’ultimo è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. Per la violazione di tale previsione (co. 4-bis, art. 15, L. n. 68/1999) si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, la quale prevede, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.
Ciò premesso – osserva l’I.N.L. – alla luce del quadro normativo sopra ricostruito, emerge che il Legislatore, nel consentire al datore di lavoro un ampio ventaglio di possibilità per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità (richiesta nominativa, richiesta numerica, convenzioni ai sensi degli artt. 11, 12 e 12-bis della L. n. 68/1999, nonché convenzioni ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 276/2003), ha però individuato, una volta decorso infruttuosamente il termine dei 60 giorni, la richiesta di avviamento dei lavoratori secondo l’ordine di graduatoria quale unica modalità di assolvimento dell’obbligo, non consentendo, pertanto, il ricorso a forme assunzionali diverse da quella numerica.
Il ritardo o la mancata assunzione delle persone con disabilità – che comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 15, comma 4, della Legge n. 68, è diffidabile ex articolo 13 del Decreto Legislativo n. 124/2004.
Nello specifico, nel caso in cui la scopertura sia ascrivibile, per ragioni imputabili al datore di lavoro, alla mancata presentazione della richiesta di assunzione o di una richiesta di convenzione entro il termine di 60 giorni, la diffida dovrà avere ad oggetto l’effettuazione dell’adempimento omesso, ossia la presentazione, sia pure tardiva, della richiesta di assunzione numerica, ovvero la stipula del contratto di lavoro. L’I.N.L. non ritiene, pertanto, che la diffida possa contemplare anche l’effettuazione della richiesta di convenzione.
Il diritto al pagamento della sanzione minima, infatti, deve essere riconosciuto a chi si adegua ed ottempera nei termini della diffida per assumere effettivamente, non già ricorrendo alla convenzione, strumento assolutamente valido per assolvere gli obblighi della Legge n. 68/1999 ma solo in un momento antecedente all’intervento ispettivo.
Una diversa interpretazione – continua l’Ispettorato – ispirata al criterio secondo il quale la convenzione con i servizi competenti rappresenta uno dei principali strumenti attraverso cui si attua il principio del collocamento mirato, rappresenterebbe, nella fattispecie in esame, una forzatura del dato letterale normativo che non corrisponde alla specifica finalità deflativa del contenzioso e di riduzione delle sanzioni.
In conclusione, ai fini dell’adempimento alla diffida richiamata dall’articolo 15, comma 4bis, della Legge n. 68/1999, le uniche modalità di assolvimento dell’obbligo sono la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.
Fonte: teleconsul.it