La legge tutela i genitori che lavorano anche in presenza di eventi e cause particolari. Nello specifico sono previsti permessi retribuiti e congedi per gravi motivi. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni (alcuni CCNL possono prevedere un maggior numero) complessivi di permesso retribuito all’anno, in caso di decesso o di documentata grave infermità:

  • del coniuge (anche legalmente separato);
  • di un parente entro il secondo grado, anche non convivente;
  • di un soggetto che fa parte della famiglia anagrafica del lavoratore/trice.

In alternativa ai tre giorni di congedo, i lavoratori possono concordare, in forma scritta, modi diversi per portare a termine l’attività lavorativa,anche per periodi superiori a tre giorni. A tal fine, va stipulato un accordo scritto. Le diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. Nell’accordo stesso sono inoltre indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità, che possono essere richieste dal datore di lavoro. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
Al venir meno della grave infermità, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a riprendere la normale attività lavorativa. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.

Tali permessi sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza alle persone con handicap, in base alla legge numero 104 del 1992.
Congedo per gravi motivi familiari

I lavoratori possono usufruire pure di congedi non retribuiti per gravi motivi familiari, per una durata totale fino a due anni, nell’arco della vita lavorativa, utilizzabili anche in modo frazionato. Per gravi motivi si intendono:

  • le necessità familiari derivanti dal decesso di un famigliare;
  • le situazioni che comportano un impegno particolare nella cura o nell’assistenza di un familiare;
  • le situazioni di grave disagio personale (ad esclusione della malattia) nelle quali incorra il dipendente stesso;
  • le situazioni derivanti da: patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione dell’autonomia personale; patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi; patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva.

I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per la concessione dei permessi, o il diniego. È previsto il contraddittorio fra il datore di lavoro e il dipendente e l’armonizzazione delle rispettive esigenze. Gli interessati devono presentare la documentazione del medico specialista entro cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa; la certificazione delle patologie deve essere presentata insieme alla domanda di congedo.

Permessi per lutto

La persona con contratto di lavoro dipendente, in caso di decesso di un familiare, ha diritto ad un permesso retribuito della durata massima di 3 giorni.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. Nel corso di un anno, anche se si verifica il decesso di altri familiari, il numero massimo di giorni a disposizione è comunque di 3.
Quando si verifica il decesso, la persona interessata è tenuta a comunicarlo tempestivamente al proprio datore di lavoro, indicando i giorni nei quali intende avvalersi del permesso. Poi, al rientro sul posto di lavoro, deve consegnare al datore la documentazione relativa al decesso, corredata da autocertificazione o da certificazione rilasciata dal Comune.
Il permesso per lutto è cumulabile con i congedi e permessi per familiari con handicap, previsti dalla legge n. 104 del 1992.
A quali familiari si applica

Il permesso retribuito è applicabile in caso di decesso:

  • del coniuge;
  • del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • di parenti entro il secondo grado; (per 1° grado si intendono: padre/madre, figlio; per 2° grado: nonno. nipote);
  • di affini entro il primo grado (genero e suocera. Ai sensi dell’articolo 78 del codice civile il suocero è considerato un affine di primo grado e non un parente. Pertanto, in questo caso, il congedo per lutto potrà esser esteso al caso del decesso del suocero solo se previsto nel Contratto collettivo nazionale di lavoro (c.c.n.l.) di appartenenza.)

Caso di infermità

Lo stesso tipo di permesso si applica pure in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente lafamiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore. Per maggiori dettagli, si veda la pagina sui permessi e congedi per gravi motivi familiari.
Lavoratori parasubordinati

Per le lavoratrici e i lavoratori di tipo “parasubordinato” (a progetto,co.co.co., partita Iva), la legge non prevede permessi retribuiti, per i casi come quelli del lutto.
In caso di decesso di un familiare, la possibilità di concedere eventualmente tali permessi, e di farlo in forma retribuita, è pertanto a totale discrezione del datore di lavoro.

Gradi di parentela e affinità

  • La parentela

La parentela è il vincolo che lega le persone che discendono dallo stesso soggetto, detto “capostipite”. Da tale legame scaturiscono diritti e doveri. Per determinare l’intensità del vincolo si considerano le linee ed i gradi.
È in linea retta il rapporto che lega un parente direttamente ad un altro, ad esempio padre e figlio, nonno e nipote; è invece in linea collaterale il rapporto che intercorre tra coloro i quali hanno il capostipite in comune ma non discendono l’uno dall’altro, ad esempio i fratelli o zio e nipote.
I gradi di parentela, importanti per stabilire i diritti all’eredità e individuare i soggetti obbligati a fornire gli alimenti, si contano calcolando le persone e togliendo il capostipite. Ad esempio, padre e figlio sono parenti in linea retta di primo grado; nonno e nipote di secondo grado; tra fratelli esiste una parentela in linea collaterale di secondo grado, tra cugini di quarto grado, ecc. La parentela ha rilevanza giuridica fino al sesto grado (articolo numero 77 del Codice Civile).
La parentela legale, che nasce dal rapporto di adozione, è equiparata alla parentela naturale: con l’adozione infatti l’adottato entra a far parte della famiglia dell’adottante a pieno titolo, assumendo il normale rapporto di parentela con i parenti dei nuovi genitori.

  • L’affinità

L’affinità è il rapporto che intercorre tra un coniuge e i parenti dell’altro (articolo numero 78 del Codice Civile): cognati, suoceri, nuora, ecc.
Per calcolare il grado di affinità, si deve tenere conto del grado di parentela che lega il coniuge ai suoi congiunti. Per esempio genero e suocera sono affini di 1° grado: infatti fra la moglie e la madre della moglie c’è una parentela di primo grado.
L’affinità è un vincolo che nasce con il matrimonio, ma che non cessa con la morte dell’altro coniuge, ma solo con la dichiarazione di nullità del matrimonio. È controverso se tale vincolo cessi a seguito del divorzio, visto che permane il divieto di contrarre matrimonio con un affine in linea retta (es. suocero, genero, ecc). Come per la parentela, anche l’affinità è giuridicamente rilevante fino al sesto grado: indifferenti per la legge sono gli affini tra di loro (per esempio i consuoceri).

Gradi di parentela

Discendenti
I grado Figli
II grado Nipoti
III grado Pronipoti
IV grado Figli di pronipoti
Ascendenti
I grado Genitori
II grado Nonni
III grado Bisnonni
IV grado Trisavi
Collaterali
II grado Fratelli, sorelle
III grado Zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)
IV grado Pozii, pronipoti, primi cugini
V grado Figli di prozii, secondi nipoti, secondi cugini
VI grado Altri cugini